Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  rinuncia  dell'avente diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  rinuncia  o  di  esclusione del vincitore nel primo
trimestre  del  primo  anno  di  corso,  e' facolta' del collegio dei
docenti  valutare  l'opportunita'  di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In base all'art. 20, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia
di  dottorato  di  ricerca  e a quanto precedentemente deliberato dal
collegio  dei  docenti,  la  commissione  giudicatrice  ammettera' in
soprannumero  in  misura  non  eccedente il 50% del numero totale dei
posti attivati:
      candidati,  idonei  nella  graduatoria  generale di merito, che
fruiscano  di  assegni di ricerca, ai sensi della legge n. 449/1997 -
art. 51;
      candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino  assegnatari  di  borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita;
      candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento).