Art. 3.

               Modalita' di svolgimento dell'incarico

    L'incarico  ha  durata di 5 (cinque) anni con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
    Il  dirigente  di  struttura  complessa e' sottoposto oltre che a
verifica  triennale  anche  a  verifica  al termine dell'incarico. Le
verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati
raggiunti  sono  effettuate  da  un  collegio  tecnico,  nominato dal
direttore  generale.  L'esito  positivo  delle  verifiche costituisce
condizione per il  conferimento o la conferma dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato  secondo  le  procedure  previste  dalle
disposizioni  vigenti  e  dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle
direttive  impartite dalla direzione generale; mancato raggiungimento
degli  obiettivi assegnati; responsabilita' grave reiterata; in tutti
i casi previsti dai contratti di lavoro.
    Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' revocare
il  rapporto  di  lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
    L'incarico   di  direzione  di  struttura  complessa  implica  il
rapporto  di  lavoro  esclusivo,  ai  sensi  dell'art. 12 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.