Art. 10.

          Corso di aggiornamento e formazione professionale

    I  concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui  al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a  concorso  e secondo l'ordine delle graduatorie stesse, al corso di
aggiornamento  e di formazione professionale, che si terra' presso le
sedi,   con   le   modalita'   e  la  durata  che  saranno  stabilite
dall'amministrazione.
    Gli  interessati  dovranno presentarsi muniti di valido documento
di  riconoscimento  e  del  codice  fiscale.  Il  personale ammesso a
frequentare  il  corso  e'  cancellato  dal  ruolo di appartenenza ed
assume la qualita' di allievo Sergente perdendo il grado posseduto ed
e'   soggetto  alle  norme  previste  dal  regolamento  delle  Scuole
Sottufficiali della Marina Militare.
    Gli  ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che   non  si  dovessero  presentare  presso  l'ente  indicato  nella
comunicazione  di  convocazione  nel  termine fissato dalla Direzione
generale,  saranno  considerati  rinunciatari  e  sostituiti, entro i
primi quindici giorni di corso con altri candidati idonei che seguono
nella     graduatoria     di     merito     relativa    a    ciascuna
categoria/specialita/abilitazione posseduta. La mancata presentazione
dovra'  essere  immediatamente  formalizzata alla Direzione generale,
via    fax    allo    06/47353530,    con    apposita   dichiarazione
dell'interessato.
    La  Direzione  generale  potra' comunque autorizzare, per gravi e
motivati   impedimenti,   preventivamente   comunicati   dal  Comando
dell'ente o dal reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la
presentazione  fino  al  quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
    Al  termine del corso di aggiornamento e formazione professionale
ai candidati sara' attribuito un punteggio espresso in trentesimi.
    Il  corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude
per tutti gli allievi secondo quanto previsto dalla SMM 42 in vigore.
    Qualora  l'allievo  Sergente dovesse perdere detta qualita' o non
dovesse  superare gli esami intermedi ovvero l'esame finale non sara'
immesso  nel  ruolo  dei  Sergenti  in  servizio  permanente e verra'
reintegrato  nel  grado  precedentemente  rivestito ferme restando le
dotazioni  organiche  stabilite  dalla  legge  ed  il tempo trascorso
presso le scuole sara' computato nell'anzianita' di grado.