Art. 6. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore generale, o d'autorita' da lui delegata, sara' composta da: a) un Ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di Vascello ovvero un dirigente equiparato, presidente; b) tre Ufficiali superiori, membri; c) un Ufficiale Inferiore, ovvero un Collaboratore amministrativo, segretario. La Commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione della prova concorsuale; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati; e) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei per categorie/specialita/abilitazioni, sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta; f) redigere l'elenco dei candidati giudicati «non idonei» e quello degli assenti alla prova scritta. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore di Forza Armata potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati dalla Direzione generale per il Personale militare.