Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore generale, o d'autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
      a) un  Ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
Vascello ovvero un dirigente equiparato, presidente;
      b) tre Ufficiali superiori, membri;
      c) un    Ufficiale    Inferiore,    ovvero   un   Collaboratore
amministrativo, segretario.
    La Commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a) stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione della prova concorsuale;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati;
      e) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei per
categorie/specialita/abilitazioni,  sulla  base della valutazione dei
titoli e della prova scritta;
      f) redigere  l'elenco  dei  candidati  giudicati «non idonei» e
quello degli assenti alla prova scritta.
    Tale  commissione,  in relazione a particolari esigenze operative
determinate  dallo  Stato  Maggiore di Forza Armata potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati,   nominati   dalla  Direzione  generale  per  il  Personale
militare.