Art. 8. Posti a concorso, borse di studio, contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Le tre borse di studio saranno attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 5 comma 3 del presente bando. L'importo di ogni singola borsa, verra' determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. L'ammontare della borsa e' pari a Euro 10.561,55 al lordo di tutte le imposte, tasse ed oneri di legge. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni. L'erogazione avverra' in rate semestrali posticipate rispetto all'inizio del corso. Le borse verranno erogate per l'intera durata del corso e il loro importo verra' elevato in misura di un rimborso delle spese di un viaggio (a/r) per il soggiorno di studio all'estero da effettuarsi nell'arco del triennio di dottorato.