Art. 8. Posti a concorso, borse di studio, contributo per l'accesso e
                        la frequenza ai corsi
    Le  tre  borse di studio saranno attribuite secondo l'indicazione
della  graduatoria  della  valutazione  comparativa  dei candidati ex
art. 5 comma 3 del presente bando.
    L'importo  di  ogni  singola  borsa,  verra' determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive   modificazioni.   L'ammontare   della  borsa  e'  pari  a
Euro 10.561,55 al lordo di tutte le imposte, tasse ed oneri di legge.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
    L'erogazione  avverra'  in  rate  semestrali posticipate rispetto
all'inizio del corso.
    Le borse verranno erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo  verra'  elevato  in  misura di un rimborso delle spese di un
viaggio  (a/r)  per  il soggiorno di studio all'estero da effettuarsi
nell'arco del triennio di dottorato.