Art. 6. Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 1. I candidati idonei sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. 2. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza, che abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 punti. A parita' di merito il criterio di preferenza e' costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 in materia di diritto allo studio. 3. L'importo della borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La suddetta borsa di studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui redditi (ILOR) che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. 4. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali posticipate. 5. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei sino ad esaurimento. 6. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato con disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato donna, quindi il candidato piu' giovane d'eta'. 7. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 8. I candidati idonei che risultino, alla data del 5 dicembre 2003, titolari di assegno di ricerca, di durata almeno annuale (l'assegno di ricerca dovra' comunque avere scadenza non anteriore al 1° novembre 2004), possono essere ammessi in soprannumero e senza diritto alla borsa di studio, sino ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per ciascun dottorato. 9. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana partecipano al concorso a parita' di condizione con i cittadini italiani e possono essere ammessi anche in soprannumero sino ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per ciascun dottorato, previa verifica del requisito di idoneita'. 10. I candidati in possesso di doppia cittadinanza, italiana e straniera, possono essere ammessi anche in soprannumero ai sensi del precedente comma, solo se non residenti nello Stato italiano da almeno due anni, a decorrere dal 15 settembre 2001.