Art. 6.

Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
         cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224

    1.  I  candidati idonei sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    2.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  di
graduatoria  ai  candidati,  a  prescindere  dalla  cittadinanza, che
abbiano  riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 punti. A
parita'  di  merito  il  criterio  di  preferenza e' costituito dalla
condizione  economica del nucleo familiare del candidato, determinata
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 in materia di diritto allo studio.
    3.  L'importo  della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa  di  studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi  (ILOR)  che  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).  La  durata  dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
    4.  La  borsa  di  studio  e'  corrisposta in sei rate bimestrali
posticipate.
    5.  I  posti  non  coperti  da  borse sono assegnati ai candidati
idonei sino ad esaurimento.
    6. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con  disabilita'  pari o superiore al 66%, quindi il candidato donna,
quindi il candidato piu' giovane d'eta'.
    7.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu'  graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
    8.  I  candidati  idonei  che risultino, alla data del 5 dicembre
2003,  titolari  di  assegno  di  ricerca,  di  durata almeno annuale
(l'assegno di ricerca dovra' comunque avere scadenza non anteriore al
1° novembre  2004),  possono  essere  ammessi in soprannumero e senza
diritto   alla  borsa  di  studio,  sino  ad  esaurimento  dei  posti
sostenibili previsti per ciascun dottorato.
    9.  I  candidati  in  possesso  di cittadinanza diversa da quella
italiana  partecipano  al  concorso  a  parita'  di  condizione con i
cittadini  italiani  e  possono  essere ammessi anche in soprannumero
sino  ad  esaurimento  dei  posti  sostenibili  previsti  per ciascun
dottorato, previa verifica del requisito di idoneita'.
    10.  I  candidati  in possesso di doppia cittadinanza, italiana e
straniera,  possono essere ammessi anche in soprannumero ai sensi del
precedente  comma,  solo  se  non  residenti  nello Stato italiano da
almeno due anni, a decorrere dal 15 settembre 2001.