Art. 7. Borse di studio regionali per il diritto allo studio 1. Gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di frequenza di cui al precedente articolo e che siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica determinata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari», possono concorrere all'attribuzione di borse di studio ai sensi delle disposizioni previste dal «Bando per le borse di studio regionali 2003/2004», in corso di emanazione. 2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana ammessi in soprannumero non possono concorrere all'attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.