Art. 7.

        Borse di studio regionali per il diritto allo studio

    1. Gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano
della  borsa  di  studio di frequenza di cui al precedente articolo e
che   siano  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla  condizione
economica determinata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri «Uniformita' del trattamento sul diritto
agli  studi  universitari»,  possono  concorrere  all'attribuzione di
borse  di  studio ai sensi delle disposizioni previste dal «Bando per
le borse di studio regionali 2003/2004», in corso di emanazione.
    2.  I  candidati  in  possesso  di cittadinanza diversa da quella
italiana    ammessi    in   soprannumero   non   possono   concorrere
all'attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.