Art. 2.
    Ai  sensi  del  comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici  decorrono i trenta giorni, previsti dall'articolo 9 del
decretolegge  21 aprile  1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
      Bari, 21 luglio 2003
                                                       Il rettore