Art. 2.
    1. L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
    2.  Le  prove  scritte  sono  tre.  Esse  vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
      a) la  redazione  di  un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
      b) la  redazione  di  un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
      c) la  redazione  di un atto giudiziario che postuli conoscenze
di  diritto  sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su un quesito
proposto,  in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto penale ed il diritto amministrativo.
    3. Le prove orali consistono:
      a) nella  discussione,  dopo  una  succinta illustrazione delle
prove  scritte,  di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno   una  di  diritto  processuale,  scelte  preventivamente  dal
candidato,  tra  le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile,
diritto  commerciale,  diritto  del  lavoro,  diritto penale, diritto
amministrativo,   diritto  tributario,  diritto  processuale  civile,
diritto  processuale  penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.