Art. 4.
    1. La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su  carta  da  bollo,  dovra'  essere presentata entro il 17 novembre
2003, alla Corte di appello competente.
    2.  Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    3.  Nelle  domande  dovranno  essere  indicate  le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3, lettera a).
    4.  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 10,33):
      a) diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o  copia
autentica  dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente  autorita'  scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
      b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del  combinato  disposto  dell'art. 10  del  regio decreto 22 gennaio
1934,  n. 37,  e  degli  articoli 9  del decreto del Presidente della
Repubblica  10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge
18 luglio  2003,  n. 180,  e  11  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
    Dovra'  essere  altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91   (dodici/novantuno)   per   l'ammissione  agli  esami  versata
direttamente  ad un concessionario della riscossione o ad una banca o
ad  una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23, indicando per
tributo,  la  voce  729/T.  Allo  scopo  si  precisa  che per «Codice
ufficio»  si  intende  quello  dell'Ufficio delle entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato.
    5.  I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione)    limitatamente    alla    certificazione   del
conseguimento della laurea in giurisprudenza.
    6.  I  candidati  hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine  stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti  giorni  (26 novembre  2003)  precedenti  a  quello fissato per
l'inizio  delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4, lettera
b) del presente articolo.
    Il   termine  perentorio  di  cui  sopra  sara'  da  considerarsi
osservato  solo  se  il  certificato perverra' (e non sara' meramente
spedito)  alle Corti di appello entro il termine stesso. Cio' al fine
di  consentire  alle  commissioni  il  rispetto  del termine previsto
dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
    7.  Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma  secondo,  del  regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4, lettera b)
del  presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la
quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.
    8.  Per  coloro  che  abbiano ricoperto la carica di vice pretori
onorari,  per  i  vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunali,  nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.