Art. 12. Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.