Art. 8. Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 10.500, o conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2003-2004 detto importo ammonta a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale cifra sara' detratto il 4,67% come quota I.N.P.S. a carico del borsista). Per quanto previsto dall'art. 5 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, l'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.