Art. 8.
    Ai    dottorandi    italiani    e   comunitari,   ai   dottorandi
extracomunitari   residenti   in  Italia,  o  titolari  di  carta  di
soggiorno,  ovvero  di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei motivi
indicati  dall'art. 39,  comma  5,  del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
Euro 10.500, o conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla
normativa  vigente,  secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di
studio   di   importo   non  inferiore  a  quello  determinato  dalle
disposizioni  di legge. Per l'anno accademico 2003-2004 detto importo
ammonta  a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale cifra sara' detratto il
4,67% come quota I.N.P.S. a carico del borsista).
    Per  quanto  previsto  dall'art. 5  del  regolamento dei corsi di
dottorato  di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
l'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo
di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.