Art. 10. Prospettive di carriera 1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento dell'esercito possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli, per l'ammissione ad una ferma volontaria non rinnovabile di anni due decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina. 2. Gli ufficiali di complemento potranno altresi' partecipare, qualora in possesso dei requisiti richiesti, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. Per tale concorso, per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nella Forza armata, sono previste riserve di posti fino al 80% di quelli annualmente disponibili.