Art. 10.
                       Prospettive di carriera
    1.  Al  termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
dell'esercito possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli,
per  l'ammissione ad una ferma volontaria non rinnovabile di anni due
decorrente  dal giorno successivo a quello di compimento del servizio
di prima nomina.
    2.  Gli  ufficiali  di complemento potranno altresi' partecipare,
qualora  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali
di  cui  all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490  e successive modificazioni. Per tale concorso, per gli
ufficiali  ausiliari  che  abbiano  prestato  servizio senza demerito
nella  Forza  armata,  sono  previste riserve di posti fino al 80% di
quelli annualmente disponibili.