Art. 12. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, nonche' quelle, in quanto compatibili, contenute nella pubblicazione 5347, edizione 1957, recante norme per lo svolgimento dei corsi AUC dell'Esercito e successive modificazioni. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2003 Tenente colonnello: D'Arrigo