Art. 12.
                             R i n v i o
    1.  Per  quanto  non  espressamente previsto dal presente decreto
valgono  le  disposizioni  di cui al decreto ministeriale 11 febbraio
1988,  n. 62,  citato  nelle  premesse,  nonche'  quelle,  in  quanto
compatibili,  contenute  nella  pubblicazione  5347,  edizione  1957,
recante  norme  per  lo  svolgimento  dei  corsi  AUC dell'Esercito e
successive modificazioni.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 29 luglio 2003
                                     Tenente colonnello: D'Arrigo