Art. 2. Requisiti 1. Potranno concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUC di cui al presente decreto i giovani non ancora sottoposti alla visita di leva, i militari in congedo illimitato provvisorio, i militari alle armi e, ad eccezione dei concorrenti per l'ammissione ai corsi nel Corpo sanitario, i militari che abbiano gia' soddisfatto agli obblighi di leva o che si trovino, comunque, in congedo illimitato e che: a. siano in possesso della cittadinanza italiana; b. godano dei diritti civili e politici; c. non abbiano compiuto il 37° anno di eta' alla data del 31 dicembre 2004; siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea. Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante; d. (sono escluse le lauree brevi): (1) per i corsi AUC Corpo ingegneri: diploma di laurea in ingegneria chimica o ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo chimico); ingegneria civile o ingegneria idraulica o ingegneria per l'ambiente ed il territorio o ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale o ingegneria mineraria; ingegneria edile o architettura, ingegneria elettronica o ingegneria delle telecomunicazioni o ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettronico); ingegneria elettrica o elettrotecnica o ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettrico); ingegneria meccanica o ingegneria dei materiali o ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo meccanico) o ingegneria gestionale; ingegneria informatica; ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale; ingegneria nucleare; chimica o chimica industriale; fisica; matematica; informatica o scienza dell'informazione. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di laurea specialistica riconosciuti equipollenti, ai sensi della vigente normativa, a quelli suindicati. A tal fine i candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dall'Universita' di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante gli estremi del provvedimento di equipollenza. (2) per i corsi AUC Corpo sanitario: medicina e chirurgia per i medici; odontoiatria per gli odontoiatri; farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, per i farmacisti; medicina veterinaria per i veterinari. Ai fini dell'ammissione al corso i concorrenti dovranno essere in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, rispettivamente, di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista o veterinario. I laureati che non abbiano ancora conseguito il prescritto diploma di abilitazione saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva. La riserva potra' essere sciolta solo se detto diploma sara' stato conseguito entro la data di prevista incorporazione. A tal fine gli interessati avranno cura di far pervenire a mezzo fax (numero 06/4827347) o di consegnare alla direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª sezione, via XX settembre 123/A - Roma, entro la predetta data, copia del certificato attestante l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accertamento della validita' dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUC e' demandato ai Comandi di distretto militare di residenza (ai Comandi di Corpo per i militari alle armi). Detti Comandi sono autorizzati, tenendone informata la Direzione generale per il personale militare, a non accogliere le domande - che dovranno comunque essere custodite agli atti - di concorrenti che risultino non in possesso di alcuno dei titoli di studio previsti. In caso di dubbio sulla validita' di tali titoli, le domande dovranno essere accettate con riserva, in attesa delle decisioni che adottera' la Direzione generale per il personale militare, la quale dovra' essere immediatamente interpellata in merito. I titoli di studio conseguiti all'estero - compresi quelli degli istituti pontifici - sono considerati validi ai fini dell'ammissione ai corsi AUC se riconosciuti equipollenti ai titoli conseguiti in Italia. Al riguardo, competente a pronunciarsi e' esclusivamente la Direzione generale per il personale militare alla quale i titoli dovranno essere in ogni caso inviati, dopo che gli interessati abbiano direttamente provveduto a farli autenticare ed a farvi apporre, da parte delle autorita' diplomatiche o consolari italiane del luogo ove sono stati conseguiti, una dichiarazione che specifichi che si tratti di titoli di studio universitari; e. non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; f. non siano gia' stati giudicati non idonei in sede di selezione fisio-psico-attitudinale prescritta per l'ammissione ad uno qualsiasi dei precedenti corsi AUC dell'Esercito. Qualora gli interessati ritengano che le cause della non idoneita' psico-fisica siano state rimosse, gli stessi, previa presentazione di idonea certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, possono richiedere al Distretto militare di appartenenza di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari presso le competenti Commissioni mediche di 2ª istanza allo scopo di ottenere la ridefinizione del proprio profilo sanitario. Nel caso in cui tali accertamenti confermino quanto certificato dalla struttura sanitaria pubblica, gli interessati potranno produrre nuova domanda, opportunamente documentata, per essere ammessi a partecipare ad un concorso per l'ammissione ad un successivo corso AUC. 2. Non potranno essere ammessi a concorrere per l'ammissione ai corsi A.U.C. di cui al presente decreto e, pertanto, i Distretti militari sono autorizzati a non accogliere eventuali domande prodotte - che dovranno comunque essere custodite agli atti - i giovani che: a. non siano in possesso dei requisiti richiesti al precedente comma 1.; b. siano stati dispensati dalla chiamata alle armi per essersi trovati in particolari condizioni previste dalle disposizioni in vigore, a meno che rinuncino espressamente al beneficio concesso, rilasciando apposita dichiarazione di rinuncia che formera' oggetto di variazione matricolare. Gli aspiranti definitivamente non ammessi o che rinuncino alla frequenza dei corsi AUC permangono nel godimento dei benefici spettanti ai sensi della normativa regolatrice (ritardo, rinvio, ecc.); c. abbiano gia' conseguito l'inidoneita' alla nomina a sottotenente di complemento in uno qualsiasi dei precedenti corsi AUC dell'Esercito; d. abbiano gia' soddisfatto agli obblighi di leva, o si trovano, comunque, in congedo illimitato (solo se partecipanti al concorso per il Corpo sanitario); e. abbiano potuto ottenere per due volte, anche non consecutive l'ammissione ai corsi AUC dello stesso tipo di quello per il quale concorrono, per essersi classificati in posizione non utile nella relativa graduatoria di ammissione; f. abbiano gia' ottenuto di recedere per due volte, anche non consecutive, dalla domanda di ammissione ai corsi AUC dello stesso tipo di quello per il quale concorrono, salvo casi di eccezionale gravita' che dovranno essere segnalati dai Comandi RFC alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni in merito; g. siano stati riformati ovvero abbiano riportato coefficiente «4» in una delle caratteristiche somato-funzionali in sede di visita medica di leva o successivamente ad essa. 3. Ai fini dell'esclusione dalla partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUC i motivi di cui alle lettere e. ed f. del precedente comma 2 si cumulano fra loro. 4. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' fisiopsico-attitudinale prevista dalla normativa vigente citata nelle premesse, da accertarsi con le modalita' di cui al successivo art. 5. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi dei vincitori, nonche' la nomina a sottotenente di complemento di cui al successivo art. 7, sono inoltre subordinate all'accertamento anche successivo all'ammissione al corso ovvero alla nomina ad ufficiale di complemento del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 6. I requisiti di partecipazione, salvo quelli relativi all'eta' ed al possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui, rispettivamente, al precedente comma 1, lettere c, e d. (2), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, indicato per ciascun concorso nel successivo art. 3. Detti requisiti, nonche' quelli di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono inoltre essere mantenuti sino all'ammissione al corso, per la durata dello stesso, all'atto della nomina a sottotenente di complemento e durante il servizio di prima nomina.