Art. 2.
                              Requisiti
    1. Potranno concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUC di
cui  al  presente decreto i giovani non ancora sottoposti alla visita
di  leva,  i  militari  in congedo illimitato provvisorio, i militari
alle  armi  e, ad eccezione dei concorrenti per l'ammissione ai corsi
nel  Corpo  sanitario,  i  militari che abbiano gia' soddisfatto agli
obblighi  di leva o che si trovino, comunque, in congedo illimitato e
che:
      a. siano in possesso della cittadinanza italiana;
      b. godano dei diritti civili e politici;
      c.  non  abbiano  compiuto  il  37°  anno di eta' alla data del
31 dicembre 2004;
        siano  in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea. Per
le  domande  spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
      d. (sono escluse le lauree brevi):
        (1) per i corsi AUC Corpo ingegneri:
          diploma  di laurea in ingegneria chimica o ingegneria delle
tecnologie  industriali  (ad  indirizzo chimico); ingegneria civile o
ingegneria  idraulica  o ingegneria per l'ambiente ed il territorio o
ingegneria  civile  per  la  difesa  del  suolo  e  la pianificazione
territoriale o ingegneria mineraria; ingegneria edile o architettura,
ingegneria   elettronica   o  ingegneria  delle  telecomunicazioni  o
ingegneria  delle  tecnologie industriali (ad indirizzo elettronico);
ingegneria  elettrica  o elettrotecnica o ingegneria delle tecnologie
industriali   (ad   indirizzo   elettrico);  ingegneria  meccanica  o
ingegneria  dei  materiali  o ingegneria delle tecnologie industriali
(ad   indirizzo   meccanico)   o  ingegneria  gestionale;  ingegneria
informatica;   ingegneria   aeronautica  o  ingegneria  aerospaziale;
ingegneria   nucleare;   chimica   o   chimica  industriale;  fisica;
matematica; informatica o scienza dell'informazione.
    Sono  validi  ai  fini  dell'ammissione  al concorso i diplomi di
laurea   specialistica  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi  della
vigente  normativa,  a  quelli  suindicati.  A  tal  fine i candidati
dovranno  presentare,  unitamente  alla  domanda di partecipazione al
concorso,  una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca o dall'Universita'
di  appartenenza,  ovvero  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  recante gli estremi del provvedimento di
equipollenza.
        (2) per i corsi AUC Corpo sanitario:
          medicina e chirurgia per i medici;
          odontoiatria per gli odontoiatri;
          farmacia  o  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche,  per  i
farmacisti;
          medicina veterinaria per i veterinari.
    Ai fini dell'ammissione al corso i concorrenti dovranno essere in
possesso  anche  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione,   rispettivamente,   di  medico  chirurgo,  odontoiatra,
farmacista   o   veterinario.  I  laureati  che  non  abbiano  ancora
conseguito  il  prescritto  diploma di abilitazione saranno ammessi a
partecipare al concorso con riserva. La riserva potra' essere sciolta
solo  se  detto  diploma  sara'  stato  conseguito  entro  la data di
prevista  incorporazione.  A tal fine gli interessati avranno cura di
far  pervenire  a  mezzo fax (numero 06/4827347) o di consegnare alla
direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª sezione, via XX settembre 123/A
-  Roma,  entro  la  predetta  data, copia del certificato attestante
l'avvenuto   conseguimento   dell'abilitazione   ovvero  la  relativa
dichiarazione  sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
    L'accertamento della validita' dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUC e' demandato
ai  Comandi  di  distretto militare di residenza (ai Comandi di Corpo
per  i militari alle armi). Detti Comandi sono autorizzati, tenendone
informata  la  Direzione  generale  per  il personale militare, a non
accogliere  le  domande - che dovranno comunque essere custodite agli
atti  -  di  concorrenti  che risultino non in possesso di alcuno dei
titoli di studio previsti.
    In  caso  di  dubbio  sulla  validita' di tali titoli, le domande
dovranno  essere accettate con riserva, in attesa delle decisioni che
adottera'  la  Direzione generale per il personale militare, la quale
dovra' essere immediatamente interpellata in merito.
    I  titoli di studio conseguiti all'estero - compresi quelli degli
istituti  pontifici - sono considerati validi ai fini dell'ammissione
ai  corsi  AUC  se  riconosciuti equipollenti ai titoli conseguiti in
Italia.
    Al  riguardo,  competente  a  pronunciarsi  e'  esclusivamente la
Direzione  generale  per  il  personale  militare alla quale i titoli
dovranno  essere  in  ogni  caso  inviati,  dopo  che gli interessati
abbiano  direttamente  provveduto  a  farli  autenticare  ed  a farvi
apporre,  da  parte delle autorita' diplomatiche o consolari italiane
del luogo ove sono stati conseguiti, una dichiarazione che specifichi
che si tratti di titoli di studio universitari;
      e.  non  siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
      f.  non  siano  gia'  stati  giudicati  non  idonei  in sede di
selezione fisio-psico-attitudinale prescritta per l'ammissione ad uno
qualsiasi   dei  precedenti  corsi  AUC  dell'Esercito.  Qualora  gli
interessati  ritengano  che le cause della non idoneita' psico-fisica
siano  state  rimosse,  gli  stessi,  previa  presentazione di idonea
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica,
possono  richiedere  al  Distretto militare di appartenenza di essere
sottoposti   a  nuovi  accertamenti  sanitari  presso  le  competenti
Commissioni   mediche  di  2ª  istanza  allo  scopo  di  ottenere  la
ridefinizione  del  proprio  profilo  sanitario. Nel caso in cui tali
accertamenti  confermino quanto certificato dalla struttura sanitaria
pubblica,   gli   interessati   potranno   produrre   nuova  domanda,
opportunamente  documentata,  per  essere ammessi a partecipare ad un
concorso per l'ammissione ad un successivo corso AUC.
    2.  Non  potranno essere ammessi a concorrere per l'ammissione ai
corsi  A.U.C.  di  cui  al  presente decreto e, pertanto, i Distretti
militari sono autorizzati a non accogliere eventuali domande prodotte
- che dovranno comunque essere custodite agli atti - i giovani che:
      a.  non siano in possesso dei requisiti richiesti al precedente
comma 1.;
      b.  siano stati dispensati dalla chiamata alle armi per essersi
trovati  in  particolari  condizioni  previste  dalle disposizioni in
vigore,  a  meno  che  rinuncino espressamente al beneficio concesso,
rilasciando  apposita  dichiarazione di rinuncia che formera' oggetto
di variazione matricolare.
    Gli  aspiranti  definitivamente  non ammessi o che rinuncino alla
frequenza  dei  corsi  AUC  permangono  nel  godimento  dei  benefici
spettanti  ai  sensi  della  normativa  regolatrice (ritardo, rinvio,
ecc.);
      c.   abbiano   gia'  conseguito  l'inidoneita'  alla  nomina  a
sottotenente di complemento in uno qualsiasi dei precedenti corsi AUC
dell'Esercito;
      d.  abbiano  gia'  soddisfatto  agli  obblighi  di  leva,  o si
trovano,  comunque,  in  congedo  illimitato (solo se partecipanti al
concorso per il Corpo sanitario);
      e. abbiano potuto ottenere per due volte, anche non consecutive
l'ammissione  ai  corsi  AUC dello stesso tipo di quello per il quale
concorrono,  per  essersi  classificati  in posizione non utile nella
relativa graduatoria di ammissione;
      f.  abbiano  gia' ottenuto di recedere per due volte, anche non
consecutive,  dalla  domanda  di ammissione ai corsi AUC dello stesso
tipo  di  quello  per  il quale concorrono, salvo casi di eccezionale
gravita' che dovranno essere segnalati dai Comandi RFC alla Direzione
generale per il personale militare per le decisioni in merito;
      g.  siano stati riformati ovvero abbiano riportato coefficiente
«4»  in una delle caratteristiche somato-funzionali in sede di visita
medica di leva o successivamente ad essa.
    3.  Ai  fini dell'esclusione dalla partecipazione ai concorsi per
l'ammissione  ai  corsi AUC i motivi di cui alle lettere e. ed f. del
precedente comma 2 si cumulano fra loro.
    4.  Ai  fini  dell'ammissione  alla  frequenza  dei corsi allievi
ufficiali  di  complemento i concorrenti dovranno essere riconosciuti
in   possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisiopsico-attitudinale
prevista dalla normativa vigente citata nelle premesse, da accertarsi
con le modalita' di cui al successivo art. 5.
    5.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi dei
vincitori,  nonche' la nomina a sottotenente di complemento di cui al
successivo  art. 7,  sono  inoltre subordinate all'accertamento anche
successivo all'ammissione al corso ovvero alla nomina ad ufficiale di
complemento  del  possesso  dei  requisiti  di  moralita'  e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  Magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    6.  I requisiti di partecipazione, salvo quelli relativi all'eta'
ed  al  possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio della
professione  di  cui, rispettivamente, al precedente comma 1, lettere
c,  e  d.  (2),  devono  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  di  presentazione  delle domande di ammissione, indicato per
ciascun  concorso  nel  successivo  art. 3.  Detti requisiti, nonche'
quelli  di  cui  ai  precedenti  commi  4  e 5, devono inoltre essere
mantenuti  sino  all'ammissione al corso, per la durata dello stesso,
all'atto  della  nomina  a  sottotenente  di complemento e durante il
servizio di prima nomina.