Art. 4. Commissioni 1. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali opereranno: a. il Gruppo Selettori Speciale AUC di Roma; b. la Commissione per gli accertamenti sanitari; c. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d. la Commissione per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 2. Il Gruppo selettori speciale AUC, costituito con personale designato dal Comando militare della Capitale, sara' composto da: Capo gruppo; Nucleo selezione psico-attitudinale; Nucleo prove di efficienza fisica. 3. La commissione incaricata dell'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b., nominata dal direttore del Centro militare di medicina legale di Roma, sara' composta da: un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici in servizio permanente dei quali uno potra' essere subalterno, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c., sara' composta da: direttore del comando del servizio sanitario e veterinario di Roma, presidente; due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Detta comimissione, i cui componenti dovranno essere diversi da quelli della commissione di cui al precedente comma 3 del presente articolo, si avvarranno del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di specialisti esterni che dovranno essere anche essi diversi da quelli eventualmente consultati dalla commissione di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per la formazione delle graduatorie di cui al precedente comma 1, lettera d), nominata dalla direzione generale per il personale militare con successivo decreto dirigenziale, sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'ufficiale di grado meno elevato ovvero, a parita' di grado, da quello meno anziano.