Art. 4.
                             Commissioni
    1. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali opereranno:
      a. il Gruppo Selettori Speciale AUC di Roma;
      b. la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      c. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d.  la  Commissione  per  la  formazione  delle  graduatorie di
ammissione ai corsi.
    2.  Il  Gruppo  selettori  speciale AUC, costituito con personale
designato dal Comando militare della Capitale, sara' composto da:
        Capo gruppo;
        Nucleo selezione psico-attitudinale;
        Nucleo prove di efficienza fisica.
    3.    La    commissione   incaricata   dell'effettuazione   degli
accertamenti  sanitari  di  cui  al  precedente  comma 1, lettera b.,
nominata  dal  direttore  del  Centro  militare di medicina legale di
Roma, sara' composta da:
      un  ufficiale  medico  in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
      due  ufficiali  medici  in  servizio  permanente  dei quali uno
potra' essere subalterno, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
    4.  La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 1, lettera c., sara' composta da:
        direttore del comando del servizio sanitario e veterinario di
Roma, presidente;
        due   ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri.
    Detta  comimissione,  i cui componenti dovranno essere diversi da
quelli  della  commissione  di cui al precedente comma 3 del presente
articolo,  si avvarranno del supporto di ufficiali medici specialisti
della Forza armata o di specialisti esterni che dovranno essere anche
essi  diversi da quelli eventualmente consultati dalla commissione di
cui al precedente comma 3.
    5.  La  commissione per la formazione delle graduatorie di cui al
precedente comma 1, lettera d), nominata dalla direzione generale per
il  personale  militare  con  successivo  decreto dirigenziale, sara'
composta da:
      un  ufficiale  in  servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
      quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a  capitano,  membri.  Le funzioni di segretario saranno disimpegnate
dall'ufficiale  di  grado meno elevato ovvero, a parita' di grado, da
quello meno anziano.