Art. 5.
                 Selezione fisio-psico-attitudinale
    1.  La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi AUC di
cui   al   presente   decreto  si  effettuera'  tenendo  conto  delle
caratteristiche  fisiche  e  psico-attitudinali  e,  per gli ammessi,
delle capacita' dimostrate durante la frequenza dei corsi AUC.
    2.  Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali (presumibile durata
per  il  concorrente:  tre  giorni)  dovranno  essere  effettuati, di
massima, entro le seguenti date:
      a) Per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri:
        118° corso: 10 novembre 2003;
        119° corso: 27 gennaio 2004;
        120° corso: 20 aprile 2004;
        121° corso: 15 luglio 2004.
      b) Per i concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario:
        145° corso: 10 novembre 2003;
        146° corso: 25 febbraio 2004;
        147° corso: 30 giugno 2004.
    3.  Ciascun  concorrente ricevera', a cura del distretto militare
competente,  la  cartolina-precetto  mod. SA/1  colore  giallo per il
viaggio  di  andata  e  ritorno  dal  luogo  di  residenza  a  quello
prescritto    per    la    sede   degli   accertamenti   sanitari   e
psicoattitudinali (Caserma «Ponzio» in Roma - Cecchignola).
    Circa l'uso di tale cartolina valgono le disposizioni di cui alle
circolari  ministeriali n. 16001/R/702-24 del 9 aprile 1952 e n. 1054
del 3 marzo 1994.
    I concorrenti dovranno presentarsi nel luogo ed improrogabilmente
nei   giorni  in  esse  stabiliti,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia.  Coloro  che  risulteranno
assenti al momento dell'inizio degli accertamenti saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
    Durante  il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
degli  accertamenti  di cui sopra i concorrenti fruiranno di vitto ed
eventualmente  di  alloggio  a  carico dell'amministrazione militare,
compatibilmente   con  le  esigenze  e/o  le  possibilita'  dell'ente
ospitante.
    4. Gli uffici reclutamento dei distretti militari hanno facolta',
compatibilmente   con   i   tempi   tecnici  di  completamento  degli
accertamenti di cui al precedente comma 2, di riconvocare i candidati
per i seguenti motivi:
      a)   effettuazione   di   esami   di  stato,  quali  quelli  di
abilitazione all'esercizio della professione;
      b)  frequenza  di  corsi  universitari  e/o di specializzazione
presso  Istituti  o  strutture  situate  all'estero,  da  cui  non e'
assolutamente  consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
      c)  concomitanza  delle  prove  selettive con prove di concorsi
pubblici;
      d) ricovero, selezioni durante, presso una struttura sanitaria,
ovvero  avere  in  atto  malattie  infettive,  oppure  non  essere in
condizioni  di  potersi  muovere  dalla  propria  residenza per grave
impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o
delle predette malattie.
    Eventuali   richieste   di   riconvocazione   per   altri  motivi
adeguatamente  documentati  saranno  valutate  di  volta in volta dal
distretto militare.
    Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare  al  distretto militare apposita richiesta di riconvocazione,
corredata  da  idonea  e completa documentazione probatoria, entro il
giorno di presentazione.
    5.  I  candidati  convocati  per  gli  accertamenti  previsti dal
presente  articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare
i seguenti documenti:
      a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
      b)  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
ovvero  da struttura privata convenzionata, non anteriore a tre mesi,
attestante  l'esito  dell'accertamento per i markers dell'epatite B e
C;
      c)  eventuali lastre e referto di esame radiografico del torace
in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale  presso strutture sanitarie o private convenzionate entro
i tre mesi antecedenti;
    6.  I concorrenti saranno sottoposti, a cura del gruppo selettori
speciale  AUC  di Roma, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera
a., ai seguenti accertamenti e prove:
      a) batteria di test di personalita';
      b) test culturale ad indirizzo matematico;
      c) accertamenti psico-attitudinali che comprenderanno:
      (1)   batteria   di   test  volti  a  determinare  l'efficienza
intellettuale e culturale;
      (2) colloquio attitudinale individuale, dal quale sia possibile
ricavare indicazioni sul successivo impiego.
    Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  svolgimento delle prove
scritte  saranno  osservate  le  disposizioni  dell'articolo  13  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
    7.  I  concorrenti  saranno,  inoltre,  sottoposti,  a cura della
commissione  di  cui  al  precedente  art. 4,  comma 1, lettera b) ad
accertamenti   sanitari   volti   al   riconoscimento   del  possesso
dell'idoneita'  al  servizio  quali allievi ufficiali di complemento.
Nell'esecuzione  di  tali  accertamenti,  che  verranno  eseguiti  in
ragione  delle  condizioni  del soggetto al momento della visita ed a
mente  delle  vigenti  direttive,  la commissione dovra', per ciascun
aspirante,  attenersi  a  quanto  richiesto  dallo specchio sanitario
contenuto  nel  fascicolo  SA/10 da completare con tutti gli elementi
rilevati   obiettivamente   o  mediante  indagini  speciali,  nonche'
accertare il possesso dei seguenti requisiti fisici specifici:
      a) statura non inferiore a m. 1,65;
      b) assenza di imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti
normative in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      c)    coefficienti    in    ciascuna    delle   caratteristiche
somato-funzionali   del  profilo  sanitario  non  inferiri  a  quelli
appresso indicati:


   PS   CO   AC   AR   AV   LS   LI   VS   AU
    2    3    2    2    2    2    2    3    2

    8.   Detta  Commissione,  prima  di  eseguire  la  visita  medica
generale,  disporra'  per  tutti  i candidati i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      cardiologico con E.C.G.;
      oculistico;
      otorinolaringoiatrico;
      neuropsichiatrico;
      analisi delle urine completa con esame del sedimento;
      analisi del sangue concernente:
        emocromo completo;
        glicemia;
        creatininemia;
        transaminasemia (ALT - AST);
        bilirubinemia totale e frazionata;
        G6PDH (metodo quantitativo);
    esame   Rx   del   torace,   qualora   non   venisse  esibita  la
documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c).
    In  ogni  caso  la  commissione potra' eseguire tutte le indagini
ritenute  utili  per  consentire  una  adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
    9.  La  Commissione,  seduta  stante, comunichera' per iscritto a
ciascun    concorrente    l'esito    degli   accertamenti   sanitari,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      «idoneo  all'ammissione  quale allievo ufficiale di complemento
del Corpo degli ingegneri (ovvero sanitario) dell'esercito»;
      non   idoneo   all'ammissione   quale   allievo   ufficiale  di
complemento    del   Corpo   degli   ingegneri   (ovvero   sanitario)
dell'esercito» con indicazione del motivo.
    10. Il giudizio della commissione medica e' definitivo. Pertanto,
i  candidati  giudicati  fisicamente non idonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori eventuali prove di selezione.
    11.   Tuttavia,   potranno   essere   sottoposti   ad   ulteriori
accertamenti   sanitari   i  candidati  che,  giudicati  non  idonei,
produrranno   motivata   istanza,  allegando  idonea  documentazione,
rilasciata  da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
    Tale  documentata  istanza  dovra'  essere  spedita  con  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano al comando
del servizio sanitario e veterinario della capitale improrogabilmente
entro il 10° giorno successivo a quello della visita medica in cui il
candidato ha riportato giudizio di inidoneita'.
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione  ovvero  pervenute  oltre  i  termini  perentori sopra
indicati.
    In  caso  di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita'  riportato  al  termine  delle visite mediche si intendera'
confermato.
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza la commissione di cui al
precedente  art. 4, comma 1, lettera c), costituita presso il comando
del  servizio  sanitario  e veterinario della capitale, acquisiti dal
gruppo  selettori  i  verbali  ed  i  referti  delle  visite  mediche
sostenute dai candidati medesimi, esprimera' il giudizio a seguito di
valutazione  della  documentazione  allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti,  ovvero,  qualora  necessario,  a  seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
    Gli   interessati   riceveranno   in  ogni  caso  dalla  predetta
commissione la relativa comunicazione.
    I   concorrenti  dichiarati  non  idonei  anche  negli  ulteriori
accertamenti  sanitari,  o  che  ad  essi abbiano rinunciato, saranno
definitivamente esclusi dal concorso.
    12.   Decorso  il  periodo  di  tempo  previsto  per  l'eventuale
ricezione  di  istanze  di  ulteriori  accertamenti  sanitari ovvero,
qualora  necessario, al termine degli accertamenti sanitari stessi, i
giovani giudicati non idonei ai corsi AUC saranno trasferiti presso i
Reparti  osservazione  dei  competenti  ospedali  militari per essere
sottoposti  a  provvedimenti  medico-legali quali militari di truppa.
Pertanto:
      a)  i  militari  alle armi giudicati fisicamente non idonei per
l'ammissione  ai  corsi  AUC,  ma  in  possesso  dell'idoneita' quali
militari  di truppa, dovranno rimanere in servizio per completare gli
obblighi  di  leva;  i  medesimi  qualora abbiano ottenuto in sede di
osservazione   ospedaliera   un   provvedimento  medico-legale  circa
l'idoneita'  quali  militari  di truppa, saranno avviati direttamente
dall'ospedale  militare  al proprio domicilio o restituiti ai reparti
od  enti  di  provenienza per le ulteriori incombenze, secondo quanto
previsto dalle disposizioni al momento vigenti;
      b)  i  giovani  non ancora alle armi, giudicati fisicamente non
idonei,  saranno  fatti rientrare dall'ospedali militare alle sedi di
provenienza.
    L'Ospedale  militare  comunichera'  l'esito  delle visite mediche
effettuate al Comando REC interessato.
    13.  In ogni caso la direzione generale per il personale militare
si  riserva la facolta' di far sottoporre i candidati a visita medica
presso il collegio medico legale.
    14.  Gli  aspiranti  gia'  sottoposti  alle  prove  di  selezione
attitudinale  per  un  corso  AUC  che  non sia quello immediatamente
precedente  -  in  tal  caso  si  applicano le disposizioni di cui al
successivo  art. 7,  comma  3  - non dovranno ripetere le batterie di
test   di   cui  al  precedente  comma  6,  lettera  a),  ma  saranno
risottoposti agli accertamenti sanitari ed al colloquio attitudinale.
    15.  L'idoneita'  conseguita  al termine delle prove di selezione
previste  dal  presente  decreto  e'  valida  esclusivamente  per  il
reclutamento  quale allievo ufficiale di complemento nel corpo per il
quale  si  concorre;  essa  costituisce, quando richiesta, condizione
necessaria, ma non sufficiente, per l'eventuale successiva immissione
nel   servizio  permanente  effettivo  o  per  l'ammissione  a  ferme
prolungate.