Art. 5. Selezione fisio-psico-attitudinale 1. La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi AUC di cui al presente decreto si effettuera' tenendo conto delle caratteristiche fisiche e psico-attitudinali e, per gli ammessi, delle capacita' dimostrate durante la frequenza dei corsi AUC. 2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali (presumibile durata per il concorrente: tre giorni) dovranno essere effettuati, di massima, entro le seguenti date: a) Per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri: 118° corso: 10 novembre 2003; 119° corso: 27 gennaio 2004; 120° corso: 20 aprile 2004; 121° corso: 15 luglio 2004. b) Per i concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario: 145° corso: 10 novembre 2003; 146° corso: 25 febbraio 2004; 147° corso: 30 giugno 2004. 3. Ciascun concorrente ricevera', a cura del distretto militare competente, la cartolina-precetto mod. SA/1 colore giallo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello prescritto per la sede degli accertamenti sanitari e psicoattitudinali (Caserma «Ponzio» in Roma - Cecchignola). Circa l'uso di tale cartolina valgono le disposizioni di cui alle circolari ministeriali n. 16001/R/702-24 del 9 aprile 1952 e n. 1054 del 3 marzo 1994. I concorrenti dovranno presentarsi nel luogo ed improrogabilmente nei giorni in esse stabiliti, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione degli accertamenti di cui sopra i concorrenti fruiranno di vitto ed eventualmente di alloggio a carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con le esigenze e/o le possibilita' dell'ente ospitante. 4. Gli uffici reclutamento dei distretti militari hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di completamento degli accertamenti di cui al precedente comma 2, di riconvocare i candidati per i seguenti motivi: a) effettuazione di esami di stato, quali quelli di abilitazione all'esercizio della professione; b) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione presso Istituti o strutture situate all'estero, da cui non e' assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi corsi; c) concomitanza delle prove selettive con prove di concorsi pubblici; d) ricovero, selezioni durante, presso una struttura sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere in condizioni di potersi muovere dalla propria residenza per grave impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o delle predette malattie. Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal distretto militare. Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno inviare al distretto militare apposita richiesta di riconvocazione, corredata da idonea e completa documentazione probatoria, entro il giorno di presentazione. 5. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare i seguenti documenti: a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza; b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica ovvero da struttura privata convenzionata, non anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C; c) eventuali lastre e referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie o private convenzionate entro i tre mesi antecedenti; 6. I concorrenti saranno sottoposti, a cura del gruppo selettori speciale AUC di Roma, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a., ai seguenti accertamenti e prove: a) batteria di test di personalita'; b) test culturale ad indirizzo matematico; c) accertamenti psico-attitudinali che comprenderanno: (1) batteria di test volti a determinare l'efficienza intellettuale e culturale; (2) colloquio attitudinale individuale, dal quale sia possibile ricavare indicazioni sul successivo impiego. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 7. I concorrenti saranno, inoltre, sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio quali allievi ufficiali di complemento. Nell'esecuzione di tali accertamenti, che verranno eseguiti in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita ed a mente delle vigenti direttive, la commissione dovra', per ciascun aspirante, attenersi a quanto richiesto dallo specchio sanitario contenuto nel fascicolo SA/10 da completare con tutti gli elementi rilevati obiettivamente o mediante indagini speciali, nonche' accertare il possesso dei seguenti requisiti fisici specifici: a) statura non inferiore a m. 1,65; b) assenza di imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in materia di inabilita' al servizio militare di leva; c) coefficienti in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario non inferiri a quelli appresso indicati: PS CO AC AR AV LS LI VS AU 2 3 2 2 2 2 2 3 2 8. Detta Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: cardiologico con E.C.G.; oculistico; otorinolaringoiatrico; neuropsichiatrico; analisi delle urine completa con esame del sedimento; analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT - AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo); esame Rx del torace, qualora non venisse esibita la documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c). In ogni caso la commissione potra' eseguire tutte le indagini ritenute utili per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. 9. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento del Corpo degli ingegneri (ovvero sanitario) dell'esercito»; non idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento del Corpo degli ingegneri (ovvero sanitario) dell'esercito» con indicazione del motivo. 10. Il giudizio della commissione medica e' definitivo. Pertanto, i candidati giudicati fisicamente non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori eventuali prove di selezione. 11. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari i candidati che, giudicati non idonei, produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano al comando del servizio sanitario e veterinario della capitale improrogabilmente entro il 10° giorno successivo a quello della visita medica in cui il candidato ha riportato giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non idoneita' riportato al termine delle visite mediche si intendera' confermato. In caso di accoglimento dell'istanza la commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c), costituita presso il comando del servizio sanitario e veterinario della capitale, acquisiti dal gruppo selettori i verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai candidati medesimi, esprimera' il giudizio a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Gli interessati riceveranno in ogni caso dalla predetta commissione la relativa comunicazione. I concorrenti dichiarati non idonei anche negli ulteriori accertamenti sanitari, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno definitivamente esclusi dal concorso. 12. Decorso il periodo di tempo previsto per l'eventuale ricezione di istanze di ulteriori accertamenti sanitari ovvero, qualora necessario, al termine degli accertamenti sanitari stessi, i giovani giudicati non idonei ai corsi AUC saranno trasferiti presso i Reparti osservazione dei competenti ospedali militari per essere sottoposti a provvedimenti medico-legali quali militari di truppa. Pertanto: a) i militari alle armi giudicati fisicamente non idonei per l'ammissione ai corsi AUC, ma in possesso dell'idoneita' quali militari di truppa, dovranno rimanere in servizio per completare gli obblighi di leva; i medesimi qualora abbiano ottenuto in sede di osservazione ospedaliera un provvedimento medico-legale circa l'idoneita' quali militari di truppa, saranno avviati direttamente dall'ospedale militare al proprio domicilio o restituiti ai reparti od enti di provenienza per le ulteriori incombenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni al momento vigenti; b) i giovani non ancora alle armi, giudicati fisicamente non idonei, saranno fatti rientrare dall'ospedali militare alle sedi di provenienza. L'Ospedale militare comunichera' l'esito delle visite mediche effettuate al Comando REC interessato. 13. In ogni caso la direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale. 14. Gli aspiranti gia' sottoposti alle prove di selezione attitudinale per un corso AUC che non sia quello immediatamente precedente - in tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7, comma 3 - non dovranno ripetere le batterie di test di cui al precedente comma 6, lettera a), ma saranno risottoposti agli accertamenti sanitari ed al colloquio attitudinale. 15. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il reclutamento quale allievo ufficiale di complemento nel corpo per il quale si concorre; essa costituisce, quando richiesta, condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'eventuale successiva immissione nel servizio permanente effettivo o per l'ammissione a ferme prolungate.