Art. 6. Graduatorie generali di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove previste in ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera d) in graduatorie generali di merito distinte in base ai posti messi a concorso per titolo di studio. Per i concorrenti in possesso della laurea specialistica in ingegneria civile o ingegneria edile e per quelli in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia le graduatorie saranno distinte anche per area geografica. Le graduatorie saranno formate in base alla somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente per i seguenti elementi: a) profilo sanitario: psiche (PS); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU). b) Accertamenti psico-attitudinali: risultati della batteria di test volti a determinare l'efficienza intellettuale e culturale di cui al precedente art. 5, comma 6, lettera d) (1), colloquio individuale di cui al precedente art. 5, comma 6, lettera d) (2). c) Titolo di studio: (1) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri durata in anni del corso di studi, votazione finale; (2) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario voto di laurea, possesso del diploma di specializzazione, ovvero superamento di almeno due anni di frequenza del relativo corso. Saranno considerati, ai fini dell'attribuzione di punteggio incrementale, sempreche' indicati nella domanda di partecipazione al concorso o nella dichiarazione sostitutiva di cui al gia' citato allegato «B» rilasciata contestualmente alla domanda medesima o, al massimo, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda stessa, la lode conseguita in sede di laurea nonche' la dignita' di stampa riconosciuta alla tesi di laurea. 2. Le graduatorie generali degli idonei all'ammissione a ciascun corso saranno approvate dalla direzione generale per il personale militare. 3. Gli idonei che saranno compresi nel numero dei posti previsti in ciascuno dei corsi AUC corpo ingegneri dal precedente art. 1, comma 1, lettera a) (ad esclusione di quelli in possesso della laurea specialistica in ingegneria civile o in ingegneria edile) saranno ammessi alla frequenza del rispettivo corso. In ciascuno dei predetti corsi i posti che non potessero essere ricoperti in tutto o in parte per insufficienza di concorrenti in possesso di alcuno dei diplomi di laurea specialistica richiesti (escluse ingegneria civile ed ingegneria edile) potranno essere portati in aumento ai posti previsti per concorrenti in possesso di altro diploma di laurea, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 4. I concorrenti in possesso della laurea specialistica in ingegneria civile o in ingegneria edile saranno ammessi alla frequenza del corso fino a concorrenza dei posti disponibili per l'area geografica di cui al gia' citato allegato «C» per la quale hanno concorso. Gli idonei in possesso delle predette lauree collocatisi in graduatoria in eccedenza ai posti disponibili per l'area geografica richiesta, qualora risultino disponibili posti non ricoperti per insufficienza di idonei in aree geografiche diverse da quella prescelta, potranno conseguire l'ammissione alla frequenza del corso, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, soltanto qualora abbiano espresso nella domanda di partecipazione al concorso la disponibilita' a conseguire, in via subordinata, l'ammissione anche per detti posti. 5. Gli idonei che saranno compresi nel numero dei posti previsti in ciascuno dei corsi AUC corpo sanitario dal precedente art. 1, comma 1, lettera b) (ad esclusione di quelli in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia) saranno ammessi, qualora abbiano documentato di aver conseguito la prescritta abilitazione professionale, alla frequenza del rispettivo corso. 6. I concorrenti in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio professionale saranno ammessi alla frequenza del corso fino a concorrenza dei posti disponibili per l'area geografica di cui al gia' citato allegato «D» per la quale hanno concorso. Gli idonei in possesso della predetta laurea collocatisi in graduatoria in eccedenza ai posti disponibili per l'area geografica richiesta, qualora risultino disponibili posti non ricoperti per insufficienza di idonei in aree geografiche diverse da quella prescelta, potranno conseguire l'ammissione alla frequenza del corso, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, soltanto qualora abbiano espresso nella domanda di partecipazione al concorso la disponibilita' a conseguire, in via subordinata, l'ammissione anche per detti posti. 7. In ciascuno dei corsi AUC Corpo sanitario di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel parallelo corso del corpo degli ingegneri sulla base delle indicazioni (ripartizione in base al diploma di laurea e, nel caso dei laureati in ingegneria edile/civile, ripartizione geografica) fornite dallo Stato Maggiore dell'esercito. 8. Qualora in uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, alcuni dei posti risultino non ricoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, la direzione generale per il personale militare ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni fino al settimo giorno dall'inizio del rispettivo corso con le modalita' di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6. 9. In ciascun concorso le graduatorie degli ammessi, approvate dalla direzione generale per il personale militare, saranno pubblicate nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia delle graduatorie stesse saranno inoltre poste in visione presso i distretti militari. 10. Informazioni sugli esiti dei predetti concorsi potranno essere richieste, non prima di quindici giorni antecedenti la data di incorporazione prevista per ciascun corso dall'articolo 1 del presente decreto, all'ufficio relazioni con il pubblico della direzione generale per il personale militare - Palazzo esercito - via XX settembre 123/A - 00187 Roma - numeri 06/4735.5941, 06/4735.4548, 06/4986.46213.