Art. 6.
                   Graduatorie generali di merito
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove previste
in  ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno iscritti
dalla commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera d) in
graduatorie  generali  di  merito  distinte  in base ai posti messi a
concorso  per  titolo  di studio. Per i concorrenti in possesso della
laurea  specialistica  in  ingegneria civile o ingegneria edile e per
quelli in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia
le  graduatorie  saranno  distinte  anche  per  area  geografica.  Le
graduatorie saranno formate in base alla somma dei punteggi assegnati
ad ogni concorrente per i seguenti elementi:
      a) profilo sanitario:
        psiche (PS);
        apparato cardiocircolatorio (AC);
        apparato respiratorio (AR);
        apparati vari (AV);
        apparato visivo (VS);
        apparato uditivo (AU).
      b) Accertamenti psico-attitudinali:
        risultati   della   batteria  di  test  volti  a  determinare
l'efficienza  intellettuale  e culturale di cui al precedente art. 5,
comma 6, lettera d) (1),
        colloquio  individuale  di cui al precedente art. 5, comma 6,
lettera d) (2).
      c) Titolo di studio:
        (1)  per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri durata in
anni del corso di studi, votazione finale;
        (2)  per  i  concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario voto di
laurea,  possesso del diploma di specializzazione, ovvero superamento
di almeno due anni di frequenza del relativo corso.
    Saranno  considerati,  ai  fini  dell'attribuzione  di  punteggio
incrementale,  sempreche' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso  o  nella  dichiarazione  sostitutiva  di cui al gia' citato
allegato  «B»  rilasciata contestualmente alla domanda medesima o, al
massimo,  entro  il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda stessa, la lode conseguita in sede di laurea nonche' la
dignita' di stampa riconosciuta alla tesi di laurea.
    2.  Le graduatorie generali degli idonei all'ammissione a ciascun
corso  saranno  approvate  dalla  direzione generale per il personale
militare.
    3.  Gli idonei che saranno compresi nel numero dei posti previsti
in  ciascuno  dei  corsi  AUC  corpo ingegneri dal precedente art. 1,
comma 1, lettera a) (ad esclusione di quelli in possesso della laurea
specialistica  in  ingegneria  civile  o in ingegneria edile) saranno
ammessi alla frequenza del rispettivo corso. In ciascuno dei predetti
corsi  i posti che non potessero essere ricoperti in tutto o in parte
per insufficienza di concorrenti in possesso di alcuno dei diplomi di
laurea   specialistica   richiesti   (escluse  ingegneria  civile  ed
ingegneria  edile)  potranno  essere  portati  in  aumento  ai  posti
previsti  per  concorrenti  in  possesso  di altro diploma di laurea,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
    4.  I  concorrenti  in  possesso  della  laurea  specialistica in
ingegneria   civile  o  in  ingegneria  edile  saranno  ammessi  alla
frequenza  del  corso  fino  a  concorrenza dei posti disponibili per
l'area  geografica  di  cui  al gia' citato allegato «C» per la quale
hanno   concorso.  Gli  idonei  in  possesso  delle  predette  lauree
collocatisi  in  graduatoria  in  eccedenza  ai posti disponibili per
l'area  geografica richiesta, qualora risultino disponibili posti non
ricoperti  per insufficienza di idonei in aree geografiche diverse da
quella prescelta, potranno conseguire l'ammissione alla frequenza del
corso,   secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale  di  merito,
soltanto  qualora abbiano espresso nella domanda di partecipazione al
concorso   la   disponibilita'  a  conseguire,  in  via  subordinata,
l'ammissione anche per detti posti.
    5.  Gli idonei che saranno compresi nel numero dei posti previsti
in  ciascuno  dei  corsi  AUC  corpo sanitario dal precedente art. 1,
comma 1, lettera b) (ad esclusione di quelli in possesso della laurea
specialistica  in  medicina  e  chirurgia)  saranno  ammessi, qualora
abbiano  documentato  di  aver  conseguito la prescritta abilitazione
professionale, alla frequenza del rispettivo corso.
    6.  I  concorrenti  in  possesso  della  laurea  specialistica in
medicina  e  chirurgia  e  della  relativa abilitazione all'esercizio
professionale  saranno  ammessi  alla  frequenza  del  corso  fino  a
concorrenza  dei  posti  disponibili  per l'area geografica di cui al
gia'  citato  allegato «D» per la quale hanno concorso. Gli idonei in
possesso   della   predetta  laurea  collocatisi  in  graduatoria  in
eccedenza  ai  posti  disponibili  per  l'area  geografica richiesta,
qualora  risultino  disponibili posti non ricoperti per insufficienza
di  idonei  in aree geografiche diverse da quella prescelta, potranno
conseguire  l'ammissione  alla  frequenza del corso, secondo l'ordine
della  graduatoria  generale  di  merito,  soltanto  qualora  abbiano
espresso   nella   domanda   di   partecipazione   al   concorso   la
disponibilita'  a  conseguire, in via subordinata, l'ammissione anche
per detti posti.
    7. In ciascuno dei corsi AUC Corpo sanitario di cui al precedente
art. 1,  comma  1, lettera b) i posti eventualmente non ricoperti per
insufficienza  di  idonei potranno essere portati in aumento a quelli
disponibili  nel parallelo corso del corpo degli ingegneri sulla base
delle  indicazioni  (ripartizione in base al diploma di laurea e, nel
caso   dei   laureati   in   ingegneria   edile/civile,  ripartizione
geografica) fornite dallo Stato Maggiore dell'esercito.
    8. Qualora in uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, alcuni dei posti risultino non ricoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni  degli  ammessi,  la  direzione  generale per il personale
militare  ha  facolta' di procedere ad altrettante ammissioni fino al
settimo  giorno  dall'inizio del rispettivo corso con le modalita' di
cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6.
    9.  In  ciascun  concorso le graduatorie degli ammessi, approvate
dalla   direzione   generale   per  il  personale  militare,  saranno
pubblicate  nel  giornale  ufficiale  del Ministero della difesa e di
tale  pubblicazione  sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Copia delle graduatorie stesse saranno inoltre
poste in visione presso i distretti militari.
    10.  Informazioni  sugli  esiti  dei  predetti  concorsi potranno
essere richieste, non prima di quindici giorni antecedenti la data di
incorporazione   prevista  per  ciascun  corso  dall'articolo  1  del
presente   decreto,  all'ufficio  relazioni  con  il  pubblico  della
direzione generale per il personale militare - Palazzo esercito - via
XX  settembre 123/A - 00187 Roma - numeri 06/4735.5941, 06/4735.4548,
06/4986.46213.