Art. 7. Ammissione ai corsi e svolgimento 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 6 saranno ammessi ai corsi con riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Gli ammessi riceveranno la cartolina precetto per il raggiungimento della scuola di assegnazione da parte dei competenti distretti militari e dovranno presentarsi il giorno indicato in detta cartolina precetto, pena l'esclusione dal corso, muniti di carta d'identita' in corso di validita', al fine di consentire all'amministrazione di effettuare con immediatezza parte dell'attivita' di verifica di cui al precedente art. 3, comma 5. In caso di impossibilita' di presentazione, per uno dei motivi gia' indicati nel precedente art. 5, comma 4 e riconosciuto valido dal distretto militare competente, essi potranno ottenere un differimento della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data notizia entro il giorno stesso di presentazione. 3. a) I giovani concorrenti per la prima volta per l'ammissione ad uno dei corsi AUC di cui al presente decreto, risultati idonei ma non ammessi al corso stesso: (1) riceveranno dal distretto militare una comunicazione con cui verranno avvertiti di potersi avvalere della facolta' di essere rinviati a concorrere per il corso successivo senza essere sottoposti a nuovi accertamenti fisio-psicoattitudinali, purche' lo richiedano al distretto medesimo, entro trenta giorni dalla data di prevista incorporazione del corso cui non sono stati ammessi. Detti concorrenti, qualora a norma delle disposizioni del presente decreto abbiano prodotto domanda per una determinata area geografica, dovranno indicare nella comunicazione di gradimento a riconcorrere, da inviare al distretto militare, l'area per la quale intendano riconcorrere, tra quelle previste per il nuovo corso dai gia' citati allegati «C» e «D». In tal caso i rinviati al corso successivo saranno inseriti nella relativa graduatoria di merito con il punteggio loro attribuito nel concorso precedente; (2) qualora intendessero far valere un ulteriore titolo di studio conseguito, dovranno rilasciare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello riportato nel piu' volte citato Allegato B al presente decreto, contestualmente alla richiesta di cui alla precedente lettera a) numero (1) del presente comma. In tal caso il punteggio attribuito nel concorso precedente verra' incrementato con quello attribuito a tale ulteriore titolo. Eventuali istanze o dichiarazioni allo scopo presentate ai distretti militari oltre il termine di cui al precedente numero (1) non saranno accolte. b) I giovani che si siano avvalsi della facolta' di essere rinviati al corso successivo, qualora non utilmente collocati nella graduatoria di merito e pertanto non ammessi a detto corso, non riceveranno alcuna comunicazione da parte del distretto militare e rimarranno a disposizione del Ministero della difesa per l'eventuale assolvimento degli obblighi di leva. 4. I sottufficiali ed i graduati di truppa, qualora ammessi ai corsi, dovranno rinunziare per iscritto al proprio grado. Essi saranno, pero', ripristinati nel grado precedentemente rivestito, qualora vengano dimessi dai corsi ovvero non conseguano per un motivo qualsiasi la nomina a sottotenente di complemento. 5. a) All'atto della presentazione alle scuole gli ammessi saranno sottoposti a visita dai dirigenti del servizio sanitario delle scuole stesse, al fine di accertare la persistenza dell'idoneita' fisica precedentemente riconosciuta. In tali accertamenti non dovranno essere prese in esame, ai fini dell'idoneita', imperfezioni fisiche gia' valutate dai sanitari che ebbero a pronunciarsi precedentemente. b) Nei casi in cui le suddette imperfezioni si ritenessero aggravate o fossero insorti fatti morbosi nuovi, si seguira' l'ordinaria procedura dell'osservazione ospedaliera, segnalando il caso al competente comando del Servizio sanitario e veterinario per l'azione di controllo ad esso normalmente devoluta. c) Gli ammessi potranno presentare, allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati: anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per: tetano/difterite, poliomielite, epatite B; Uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997) per: febbre gialla; Medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere compilata su carta intestata, contenere le generalita' complete del vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico. 6. I corsi AUC di cui al presente decreto avranno una durata di circa 80 giorni. 7. Gli allievi potranno essere dimessi dal corso frequentato perche' non ritenuti idonei in sede di valutazione ordinaria o straordinaria, o per numerose assenze, o per perdita dei requisiti previsti. Gli allievi non potranno essere dimessi a domanda dal corso a meno di casi eccezionali, valutati di volta in volta dalla direzione generale per il personale militare, cui le relative istanze dovranno in ogni caso pervenire tramite il comando della scuola presso la quale e' in atto il corso. Gli allievi dimessi, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 4, saranno reimpiegati dallo Stato Maggiore dell'esercito - impiego del personale, per l'eventuale completamento degli obblighi di leva. 8. a) Al termine di ognuno dei corsi verra' compilata una graduatoria di merito degli idonei per corpo/specialita' che saranno nominati sottotenenti di complemento. b) La nomina sara' conferita al termine di un periodo di licenza speciale di fine corso di dieci giorni. In casi eccezionali, detta licenza potra' essere concessa agli interessati durante l'espletamento del servizio di prima nomina. Tenuto conto dell'ordine della graduatoria di cui alla precedente lettera a) del presente comma, i sottotenenti saranno destinati ad un ente o reparto per prestare servizio di prima nomina fino al compimento della ferma di leva di mesi 14, prevista dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, citato nelle premesse. Per coloro che hanno conseguito l'ammissione alla frequenza del corso per una specifica area geografica, l'ente o reparto di assegnazione sara' compreso nella predetta area. 9. Durante la frequenza del corso AUC e durante l'espletamento del servizio di prima nomina potranno essere concessi nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato soltanto ai vincitori dei concorsi per l'ammissione ad una accademia militare, ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, nonche' agli ammessi all'arruolamento per l'assunzione in servizio permanente, con qualsiasi grado, nella Forza armata di appartenenza od in altra Forza armata, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia penitenziaria, nel Corpo della Guardia forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.