Art. 7.
                  Ammissione ai corsi e svolgimento
    1.  I  candidati  utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente    art. 6   saranno   ammessi   ai   corsi   con   riserva
dell'accertamento,  anche successivo all'ammissione, dei requisiti di
cui al precedente art. 2.
    2.   Gli   ammessi  riceveranno  la  cartolina  precetto  per  il
raggiungimento  della  scuola di assegnazione da parte dei competenti
distretti militari e dovranno presentarsi il giorno indicato in detta
cartolina  precetto,  pena  l'esclusione  dal  corso, muniti di carta
d'identita'   in   corso   di   validita',   al  fine  di  consentire
all'amministrazione    di    effettuare    con   immediatezza   parte
dell'attivita' di verifica di cui al precedente art. 3, comma 5.
    In  caso  di  impossibilita' di presentazione, per uno dei motivi
gia'  indicati  nel  precedente art. 5, comma 4 e riconosciuto valido
dal   distretto   militare  competente,  essi  potranno  ottenere  un
differimento  della  data  di presentazione che, comunque, non potra'
superare  i sette giorni, purche' ne sia data notizia entro il giorno
stesso di presentazione.
    3.  a)  I giovani concorrenti per la prima volta per l'ammissione
ad  uno dei corsi AUC di cui al presente decreto, risultati idonei ma
non ammessi al corso stesso:
      (1)  riceveranno  dal  distretto militare una comunicazione con
cui  verranno  avvertiti di potersi avvalere della facolta' di essere
rinviati a concorrere per il corso successivo senza essere sottoposti
a  nuovi  accertamenti fisio-psicoattitudinali, purche' lo richiedano
al  distretto  medesimo,  entro  trenta giorni dalla data di prevista
incorporazione   del   corso   cui  non  sono  stati  ammessi.  Detti
concorrenti,  qualora a norma delle disposizioni del presente decreto
abbiano   prodotto  domanda  per  una  determinata  area  geografica,
dovranno  indicare  nella comunicazione di gradimento a riconcorrere,
da  inviare  al  distretto  militare,  l'area  per la quale intendano
riconcorrere,  tra quelle previste per il nuovo corso dai gia' citati
allegati  «C»  e  «D».  In  tal  caso  i rinviati al corso successivo
saranno   inseriti  nella  relativa  graduatoria  di  merito  con  il
punteggio loro attribuito nel concorso precedente;
      (2)  qualora  intendessero  far  valere  un ulteriore titolo di
studio  conseguito, dovranno rilasciare dichiarazione sostitutiva, ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, come da modello riportato nel piu' volte citato Allegato B al
presente   decreto,   contestualmente  alla  richiesta  di  cui  alla
precedente  lettera  a) numero (1) del presente comma. In tal caso il
punteggio  attribuito nel concorso precedente verra' incrementato con
quello  attribuito  a  tale  ulteriore  titolo.  Eventuali  istanze o
dichiarazioni  allo  scopo  presentate ai distretti militari oltre il
termine di cui al precedente numero (1) non saranno accolte.
      b)  I  giovani  che  si  siano avvalsi della facolta' di essere
rinviati  al  corso successivo, qualora non utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito  e  pertanto  non  ammessi a detto corso, non
riceveranno  alcuna  comunicazione  da parte del distretto militare e
rimarranno  a disposizione del Ministero della difesa per l'eventuale
assolvimento degli obblighi di leva.
    4.  I  sottufficiali  ed i graduati di truppa, qualora ammessi ai
corsi,  dovranno  rinunziare  per  iscritto  al  proprio  grado. Essi
saranno,  pero',  ripristinati  nel  grado precedentemente rivestito,
qualora vengano dimessi dai corsi ovvero non conseguano per un motivo
qualsiasi la nomina a sottotenente di complemento.
    5.  a)  All'atto  della  presentazione  alle  scuole  gli ammessi
saranno  sottoposti  a  visita  dai  dirigenti del servizio sanitario
delle   scuole   stesse,   al   fine   di  accertare  la  persistenza
dell'idoneita'   fisica   precedentemente   riconosciuta.   In   tali
accertamenti   non   dovranno   essere   prese   in  esame,  ai  fini
dell'idoneita',  imperfezioni  fisiche gia' valutate dai sanitari che
ebbero a pronunciarsi precedentemente.
      b)  Nei  casi  in  cui  le suddette imperfezioni si ritenessero
aggravate   o  fossero  insorti  fatti  morbosi  nuovi,  si  seguira'
l'ordinaria  procedura  dell'osservazione  ospedaliera, segnalando il
caso  al  competente comando del Servizio sanitario e veterinario per
l'azione di controllo ad esso normalmente devoluta.
      c)  Gli  ammessi  potranno  presentare,  allo  scopo di evitare
iperimmunizzazioni,  una  certificazione  del proprio pregresso stato
vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
        anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per:
        tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
        Uffici  sanitari  pubblici  di  cui  al decreto del Ministero
della   sanita'   14 gennaio   1997  (Gazzetta  Ufficiale  n. 39  del
17 febbraio 1997) per: febbre gialla;
      Medico vaccinatore per:
        morbillo,  parotite,  rosolia,  epatite  A,  tifo addominale,
meningite   meningococcica   e   tutte   le  altre  vaccinazioni  non
obbligatorie.  Tale  certificazione  dovra' essere compilata su carta
intestata,  contenere  le generalita' complete del vaccinato, la data
di  vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale
del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico.
    6.  I  corsi AUC di cui al presente decreto avranno una durata di
circa 80 giorni.
    7.  Gli  allievi  potranno  essere  dimessi dal corso frequentato
perche'  non  ritenuti  idonei  in  sede  di  valutazione ordinaria o
straordinaria,  o  per  numerose assenze, o per perdita dei requisiti
previsti. Gli allievi non potranno essere dimessi a domanda dal corso
a  meno  di  casi  eccezionali,  valutati  di  volta  in  volta dalla
direzione generale per il personale militare, cui le relative istanze
dovranno  in  ogni  caso  pervenire  tramite  il comando della scuola
presso la quale e' in atto il corso.
    Gli  allievi  dimessi, fatto salvo quanto previsto nel precedente
comma  4,  saranno  reimpiegati  dallo Stato Maggiore dell'esercito -
impiego  del  personale, per l'eventuale completamento degli obblighi
di leva.
    8.  a)  Al  termine  di  ognuno  dei  corsi  verra' compilata una
graduatoria  di merito degli idonei per corpo/specialita' che saranno
nominati sottotenenti di complemento.
      b)  La  nomina  sara'  conferita  al  termine  di un periodo di
licenza  speciale di fine corso di dieci giorni. In casi eccezionali,
detta   licenza  potra'  essere  concessa  agli  interessati  durante
l'espletamento del servizio di prima nomina. Tenuto conto dell'ordine
della  graduatoria  di  cui  alla  precedente lettera a) del presente
comma,  i  sottotenenti  saranno  destinati  ad un ente o reparto per
prestare  servizio  di prima nomina fino al compimento della ferma di
leva  di  mesi  14,  prevista dal decreto ministeriale 28 marzo 1997,
citato  nelle  premesse. Per coloro che hanno conseguito l'ammissione
alla  frequenza del corso per una specifica area geografica, l'ente o
reparto di assegnazione sara' compreso nella predetta area.
    9.  Durante  la  frequenza del corso AUC e durante l'espletamento
del  servizio  di prima nomina potranno essere concessi nulla osta al
transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato soltanto ai
vincitori dei concorsi per l'ammissione ad una accademia militare, ai
corsi  allievi  ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale,
nonche'  agli  ammessi  all'arruolamento per l'assunzione in servizio
permanente,  con  qualsiasi grado, nella Forza armata di appartenenza
od  in  altra Forza armata, nel Corpo della Guardia di finanza, nella
Polizia  di  Stato,  nel Corpo della Polizia penitenziaria, nel Corpo
della Guardia forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.