Art. 8.
                             Esclusioni
    1.  I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei  requisiti  richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di  complemento  dell'esercito  di  cui  al  presente decreto saranno
esclusi  dal  concorso,  con  provvedimento  motivato,  dai distretti
militari cui hanno presentato domanda ovvero dalla direzione generale
per il personale militare.
    2.  La  direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere   con  provvedimento  motivato,  in  qualsiasi  momento,  i
candidati  dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i
medesimi  decaduti  dalla  nomina  a  sottotenente  di complemento, a
seconda  che  il  difetto  dei prescritti requisiti venisse accertato
durante  le  selezioni,  durante  il  corso,  ovvero dopo la predetta
nomina.