Art. 8. Esclusioni 1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'esercito di cui al presente decreto saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato, dai distretti militari cui hanno presentato domanda ovvero dalla direzione generale per il personale militare. 2. La direzione generale per il personale militare potra' escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i candidati dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente di complemento, a seconda che il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.