Art. 9. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso i competenti distretti militari e successivamente presso la direzione generale per il personale militare per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche' in caso di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti, rispettivamente, dei comandanti dei competenti distretti militari e del Direttore della prima divisione reclutamento ufficiali della direzione generale per il personale militare, responsabili del trattamento. Titolare del trattamento e' il direttore generale della direzione generale per il personale militare.