Art. 9.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi  dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso  i  competenti  distretti militari e successivamente presso la
direzione  generale  per  il  personale  militare per le finalita' di
gestione  del  reclutamento  e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  servizio  per  le  finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  ammissione  ai  corsi.  Le  medesime
informazioni    potranno    essere    comunicate    unicamente   alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del  reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato,
nonche'  in  caso  di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata  legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere nei confronti,
rispettivamente,  dei  comandanti dei competenti distretti militari e
del  Direttore  della  prima  divisione  reclutamento ufficiali della
direzione  generale  per  il  personale  militare,  responsabili  del
trattamento.  Titolare del trattamento e' il direttore generale della
direzione generale per il personale militare.