Art. 3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario sostituito*. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione del commissario di che trattasi. Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo. Chieti, 28 luglio 2003 Il rettore: Cuccurullo