Art. 10.
               Accertamento del possesso dei requisiti
             per la costituzione del rapporto d'impiego
    I  candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far  pervenire  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine che verra' loro comunicato, certificato medico, rilasciato
da  un  medico  dell'Azienda  Unita'  Sanitaria Locale competente per
territorio   (o   da   un  medico  militare  in  servizio  permanente
effettivo),  dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al  servizio  continuativo  ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce.
    Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra   ed  assimilati,  invalidi  per  servizio,  invalidi  civili,
mutilati  ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di  handicap  ai  sensi  della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  il
certificato   medico   deve   essere  rilasciato  dalla  A.U.S.L.  di
appartenenza   dell'aspirante   e  contenere,  oltre  ad  una  esatta
descrizione  della  natura  e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni  attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che  il  candidato  non  puo'  riuscire  di pregiudizio alla salute e
incolumita'  dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e
che  le  sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle
funzioni relative all'impiego al quale concorre.
    Il  certificato  medico  ha  validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.
    L'Amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
    Nello  stesso  termine  fissato dall'amministrazione, i candidati
vincitori   devono   altresi'   comprovare,   mediante  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione,  il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza,   iscrizione  nelle  liste  elettorali,  posizione  nei
riguardi  degli  obblighi  militari,  titolo  di  studio  prescritto,
assenza  di  condanne  penali.  A  tale  scopo puo' essere utilizzato
l'allegato C al presente decreto.
    Si  osservano  le disposizioni in materia di autocertificazione e
controllo di cui al precedente art. 8.
    E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti
di  ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di
cui sia eventualmente in possesso.
    Ove  i  termini  di validita' di tali certificati fossero scaduti
l'interessato   deve   dichiarare   in  fondo  al  documento  che  le
informazioni  contenute  nel  certificato  stesso  non  hanno  subito
variazioni dalla data del rilascio.
    Scaduto  inutilmente  il termine fissato dall'amministrazione non
si  dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con
riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.