Art. 2. Riserve di posti Si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 537/93 in materia di riserva di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal presente articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza di cui all'allegato B del bando, devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio.