Art. 2.
                          Riserve di posti
    Si  applica  la  disposizione  di cui all'art. 3, comma 65, della
legge  n. 537/93 in materia di riserva di posti a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze
armate  congedati  senza  demerito  al termine della ferma o rafferma
contratte.
    Coloro   che  intendono  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo,  ovvero  che  abbiano titoli di preferenza di cui
all'allegato  B  del  bando,  devono  farne  espressa  menzione nella
domanda  di  ammissione  al  concorso  pena l'esclusione dal relativo
beneficio.