Art. 6.
            Preselezione e calendario delle prove scritte
    Qualora  il  numero delle domande lo renda necessario e' facolta'
dell'amministrazione  effettuare  una preselezione consistente in una
serie  di  domande  a  risposta  multipla sulle materie oggetto delle
prove     d'esame.     Per    l'espletamento    della    preselezione
l'amministrazione  potra'  avvalersi anche di procedure automatizzate
gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
    In  caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario
e  le  modalita'  di  espletamento  della stessa saranno resi noti ai
concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ยช serie speciale del 31 ottobre 2003.
    L'assenza  del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
    Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione,  risulteranno  collocati  in  graduatoria entro i primi
cento  posti.  Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il
medesimo punteggio del centesimo candidato.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    Nel  caso  in  cui,  invece,  non  sia  necessario  effettuare la
preselezione, con lo stesso avviso, i candidati saranno informati dei
giorni,  dell'ora  e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte
stabilite nel successivo art. 7.
    Qualora  per  motivi  organizzativi  non sia possibile fissare il
calendario   d'esame,   nella   medesima   Gazzetta  Ufficiale  sara'
comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle
prove scritte.
    I  candidati si presenteranno a sostenere le predette prove sotto
riserva  di  accertamento  del  possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso, senza altro preavviso od invito, secondo le
indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.