Art. 6. Preselezione e calendario delle prove scritte Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta' dell'amministrazione effettuare una preselezione consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d'esame. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale del 31 ottobre 2003. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del centesimo candidato. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la preselezione, con lo stesso avviso, i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora per motivi organizzativi non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove scritte. I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso od invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.