Art. 7. Prove d'esame Il concorso consiste in due prove scritte ed in una prova orale. La prima prova scritta, vertera' su una delle seguenti materie: a) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo; b) diritto civile, limitatamente alle disposizioni contenute nei Libri III (Della proprieta), IV (Delle obbligazioni), V (Del lavoro) del codice civile; c) contabilita' di Stato. La seconda prova scritta vertera' su una delle seguenti materie: a) teoria e tecniche della comunicazione pubblica; b) sociologia della comunicazione; c) scienza dell'amministrazione. La durata di ciascuna delle due prove e' predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore ad otto ore. E' facolta' della commissione stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerlo e, contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. La prova orale vertera' sulle seguenti materie: materie previste per le due prove scritte; diritto sanitario con particolare riguardo a leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della salute; elementi di diritto internazionale e dell'Unione europea; diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione; storia dell'amministrazione italiana; modelli e processi della comunicazione; accertamento della conoscenza, mediante conversazione, lettura e traduzione di un brano, della lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo; accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le suddette prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti, di identita' o di riconoscimento, in corso di validita': carta di identita'; passaporto; patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto d'armi; tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame, alle quali pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva l'esclusione dal concorso, con provvedimento motivato, per difetto dei prescritti requisiti.