Art. 8.
         Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza
    I  candidati  che  abbiano  superato  le  prove d'esame, dovranno
presentare  direttamente o far pervenire al Ministero della salute ex
Direzione   generale  dell'organizzazione,  bilancio  e  personale  -
ufficio  X - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma - Eur, entro il
termine   perentorio   di   giorni  quindici  decorrenti  dal  giorno
successivo  a  quello in cui hanno sostenuto la prova orale con esito
positivo,   la  documentazione,  in  carta  semplice,  attestante  il
possesso  di eventuali titoli di riserva e/o preferenza, a parita' di
merito,   previsti  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, purche'
gia'  dichiarati  nella domanda di partecipazione, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', oltre al possesso del titolo, anche
l'ufficio  e l'amministrazione presso cui, la relativa documentazione
e' depositata.
    In alternativa, a seconda dei casi, i candidati possono avvalersi
della   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione  e/o  della
dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  cui  agli
articoli rispettivamente  46  e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato «C»). La
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  e' resa con le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.
    Ove   risulti   piu'   agevole,  e'  facolta'  degli  interessati
trasmettere,  entro  lo  stesso  termine  di  cui  al primo comma del
presente  articolo,  i certificati originali, o in copia autenticata,
in  esenzione  di  bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche  presso  l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso
su  esibizione  dell'originale  e  senza  obbligo  di  deposito dello
stesso.  In  tal  caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
    A  norma  dell'art. 71  del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera'  idonei  controlli,  anche  a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
    Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.