Art. 9.
              Formazione, approvazione e pubblicazione
                     della graduatoria di merito
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
formula  la  graduatoria  di  merito  sulla base del punteggio finale
ottenuto  da  ciascun  candidato sommando la media dei voti riportati
nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale.
    In  caso  di  parita'  di  punteggio si applicano le disposizioni
contenute  nell'art. 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487  e successive modifiche apportate con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con legge
15 maggio 1997, n. 127, e con legge 16 giugno 1998, n. 191.
    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti   per  l'ammissione  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati
nelle  prove  d'esame  e  tenuto  conto  dei titoli che danno luogo a
riserva e/o preferenza.
    La  graduatoria  cosi'  formata  e'  approvata  con  decreto  del
direttore  della  Direzione  generale  competente  e  successivamente
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella   Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale.  Dalla  data  di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorrono  i  termini per eventuali
impugnative.
    I posti che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno
essere  conferiti  ai  candidati  utilmente  collocati in graduatoria
entro i termini di validita' della stessa.