Art. 3.
                     Requisiti per l'ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      2) iscrizione nelle liste elettorali;
      3)  diploma  di laurea in: statistica o in scienze statistiche,
demografiche  e  sociali  o in scienze statistiche ed attuariali o in
scienze   statistiche   ed   economiche   o  in  scienze  economiche,
statistiche  e sociali o in statistica ed informatica per l'azienda o
in ingegneria informatica o in ingegneria elettronica o in ingegneria
delle   telecomunicazioni   o   in  scienze  dell'informazione  o  in
informatica o in fisica o in matematica e lauree equipollenti o altro
diploma di laurea con specializzazione in informatica o in statistica
conseguito   presso  una  delle  Universita'  o  uno  degli  Istituti
superiori  della Repubblica, ovvero una delle lauree di primo livello
corrispondenti  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n. 170  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 245 del
19 ottobre 2001, o una delle lauree specialistiche corrispondenti, di
cui al decreto dello stesso Ministro 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento   ordinario  n. 17  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 18  del
23 gennaio 2001.
    I  titoli  di studio conseguiti nell'ambito dell'Unione europea e
quelli  conseguiti  al  di  fuori  dell'Unione  europea  debbono aver
ottenuto,  entro  il  termine  di scadenza per la presentazione della
domanda  di partecipazione al concorso, la necessaria equiparazione o
equivalenza  ai  titoli di studio italiani di cui al precedente punto
3,  dichiarata  con  provvedimento dell'autorita' competente. Di cio'
deve  essere  fatta espressa menzione nell'istanza di ammissione pena
il mancato riconoscimento del requisito;
      4) idoneita' fisica all'impiego.
    L'Amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
      5)  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
    Per  essere  ammessi  al  concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali:
      a)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
provenienza;
      b)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  essere  ammessi al concorso: coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,  coloro  che  siano stati
destituiti,  dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano  stati  dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale,
ai  sensi  dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d) del decreto del
Presidente   della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  per  averlo
conseguito  mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da
invalidita'  non  sanabile,  coloro  che  siano  stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
    I  requisiti  di  ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    Con  provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame  cui,  pertanto,  i  candidati  vengono  ammessi  con riserva
l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.