Art. 6.
      Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3, comma 16, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n. 117/2000,  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  rettorale di
nomina  della  commissione  giudicatrice  decorre il termine previsto
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.