Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito nel 2002 dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le seguenti fasce di reddito: ----> Vedere tabella a pag. 102 della G.U. <---- Sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al corso i dottorandi assegnatari di borse di studio. Gli iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che ammonta a Euro 100 e del premio assicurativo per i rischi di infortunio e responsabilita' civile il cui ammontare verra' indicato al momento dell'iscrizione. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio i dottorandi assegnatari di borse di studio. L'adesione alla polizza assicurativa non e' obbligatoria per gli iscritti al corso di «Economia della produzione e dello sviluppo».