Art. 10.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    Il  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di  ricerca  e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito
nel  2002  dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le
seguenti fasce di reddito:

         ---->   Vedere tabella a pag. 102 della G.U.  <----

    Sono  esonerati  dal  contributo  per l'accesso e la frequenza al
corso i dottorandi assegnatari di borse di studio.
    Gli iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento della
tassa  regionale  per il diritto allo studio che ammonta a Euro 100 e
del  premio assicurativo per i rischi di infortunio e responsabilita'
civile il cui ammontare verra' indicato al momento dell'iscrizione.
    Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio i dottorandi assegnatari di borse di studio.
    L'adesione  alla polizza assicurativa non e' obbligatoria per gli
iscritti al corso di «Economia della produzione e dello sviluppo».