Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  accedere  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca di cui al
precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che  siano  in  possesso  di diploma di laurea specialistica o laurea
conseguita  secondo  l'ordinamento previgente il decreto ministeriale
n. 509/1999.
    I  candidati  in  possesso di titolo accademico straniero che non
sia  gia' stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini
dell'ammissione  al  dottorato  al  quale  intendono concorrere, fare
espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso  e  corredare  la  domanda stessa del titolo di studio e del
certificato  dal  quale  si  desuma  il  piano  di  studio  adottato,
corredati   di   traduzione   ufficiale   in  lingua  italiana  e  di
legalizzazione  e  dichiarazione  di  valore  in  loco  a  cura della
rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.
    E'   consentita  l'ammissione  al  concorso  di  selezione  sotto
condizione  ai  laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data
di  svolgimento  della  prima  prova  concorsuale.  In  tal  caso  la
partecipazione al concorso verra' disposta con riserva e il candidato
dovra' presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato prima
dell'iscrizione  al  corso  dottorato,  in  caso  di  superamento del
concorso.