Art. 2. Requisiti di ammissione Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999. I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa del titolo di studio e del certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato, corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero. E' consentita l'ammissione al concorso di selezione sotto condizione ai laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso la partecipazione al concorso verra' disposta con riserva e il candidato dovra' presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato prima dell'iscrizione al corso dottorato, in caso di superamento del concorso.