Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  incaricata  delle  valutazioni  comparative  dei
candidati e' nominata dal rettore ed e' composta da tre membri scelti
tra  professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno
due  professori  di  prima  o  di seconda fascia), cui possono essere
aggiunti,  su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato,
non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita',
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca di alta qualificazione.
    Nel   caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  accordi  di
cooperazione  interuniversitaria  internazionale, la commissione e le
modalita'  di  ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a  ogni  candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due
prove.  E  ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova  scritta  un  punteggio  non inferiore a 40/60. La prova
orale  e'  pubblica  e si intende superata se il candidato ottiene un
punteggio  non  inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame, la
commissione  compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove.
    La  graduatoria  generale  e'  approvata  dal  rettore ed esposta
all'albo  rettorale  e  a  quello  del  dipartimento o della facolta'
interessati.