Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei candidati e' nominata dal rettore ed e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato, non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita', scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due prove. E ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale e' pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove. La graduatoria generale e' approvata dal rettore ed esposta all'albo rettorale e a quello del dipartimento o della facolta' interessati.