Art. 9.

                           Borse di studio

    Ciascun  dottorato  e' dotato di borse di studio per la frequenza
ai  corsi  che  sono  conferite ai candidati collocati ai primi posti
delle  relative  graduatorie  e  fino  a concorrenza con il numero di
borse disponibili.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    Per  i  periodi  di  studio  all'estero  l'importo della borsa e'
aumentato  del  50%.  Il periodo di studio all'estero non puo' essere
superiore ad un anno.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  di  cui  all'articolo  2,  commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto  1995,  n. 335  e  successive modificazioni ed integrazioni.
Alle  borse  di  studio  per  la  frequenza dei corsi di dottorato si
applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.