Art. 9. Borse di studio Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza ai corsi che sono conferite ai candidati collocati ai primi posti delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di borse disponibili. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e' aumentato del 50%. Il periodo di studio all'estero non puo' essere superiore ad un anno. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.