Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente decreto di nomina della commissione
decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del decreto legge
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito,  con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    Se  la  causa  di ricusazione e' sopravvenuta, purche', anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
data della sua insorgenza.