Art. 7.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 42/60. La prova orale
si  intende  superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
42/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,    e'    affisso    nel    medesimo   giorno   nell'albo
dell'Universita'.  Espletate  le  prove  di  concorso, la commissione
compila  la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.