Art. 9.
    I   candidati   ammessi,  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni  quindici,  a  decorrere  dal  giorno  successivo a quello del
ricevimento  della  comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti
documenti in carta legale:
      a) una  fotocopia  del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) autocertificazione del diploma di scuola secodaria superiore
ovvero, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il diploma che
ha   consentito   la  loro  ammissione  all'Universita',  debitamente
tradotto  e  legalizzato  dalle  competenti  rappresentanze  italiane
secondo  le  norme  vigenti  in  materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
      d) autocertificazione  del  diploma  di  laurea con la relativa
votazione;
      e) in   caso   di   eventuale   iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  l'impegno  scritto  a
sospenderne la frequenza;
      f) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      g) i  cittadini  comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso,   fatta  eccezione  della  titolarita'  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      h) i  dottorandi  che intendono fruire della borsa di studio di
cui  al  successivo art. 10 devono inoltre produrre, previa richiesta
da  parte  dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul
reddito  personale  complessivo annuo. Potranno fruire della borsa di
studio solamente i dottorandi con reddito annuo personale complessivo
non superiore a 15 milioni di lire.