Art. 9. I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta legale: a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata; b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secodaria superiore ovvero, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; g) i cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 devono inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo. Potranno fruire della borsa di studio solamente i dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore a 15 milioni di lire.