Art. 7.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    I  concorrenti  che  avranno  superato  la  prova  orale dovranno
trasmettere,  di  propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di  Salerno, ripartizione II, ufficio
personale  tecnico  ed  amministrativo, via Ponte don Melillo - 84084
Fisciano  (Salerno),  entro  il termine perentorio di quindici giorni
dall'espletamento  della  prova medesima, i documenti, in originale o
in  copia  autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o  di  precedenza,  valutabili  a  parita' di merito e a parita' di
titoli.
    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' di
cui  all'art. 4  della  legge  n. 15/1968,  tiene  luogo, a tutti gli
effetti, dell'autentica di copia.
    Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  di  mutilati  e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20) i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata dal
numero  dei  figli  a  carico,  indipendentemente  dal  fatto  che il
candidato sia coniugato o meno.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  comma 7,  della  legge n. 127/1997, come
modificato  dall'art. 2  della  legge  n. 191/1998,  se  due  o  piu'
candidati  ottengono,  a  conclusione delle operazioni di valutazione
dei  titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito
il candidato piu' giovane d'eta'.
    Dai   suddetti   documenti  dovra',  inoltre,  risultare  che  il
requisito specificato era posseduto alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  meno  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.