Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione pubblica di cui all'art. 1, e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  il  vincitore della
selezione pubblica, in base alla normativa vigente;
      4) diploma di laurea in scienze dell'informazione o informatica
o ingegneria informatica;
    I  titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere  stati  riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti  a  quelli  previsti,  in base ad accordi internazionali
ovvero  alla  normativa  vigente e conseguiti con un punteggio minimo
richiesto o equivalente;
      5)  voto  di  laurea non inferiore a 108/110 oppure, almeno due
anni  di  attivita'  lavorativa  post-laurea  presso  lo  Stato, enti
pubblici   o   aziende   di   importanza  nazionale  certificata  con
documentazione che attesti l'acquisizione di esperienze professionali
specifiche   del   profilo  bandito,  di  particolare  qualificazione
professionale;
      6) conoscenza della lingua inglese;
      7)  posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva
militare.
      8) il godimento dei diritti politici.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea,  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione pubblica.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  l'esclusione  dalla  pubblica  selezione per
difetto dei requisiti prescritti.
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.