Art. 7.

                   Costituzione rapporto di lavoro

    Approvata  la  graduatoria  come  indicato nel precedente art. 6,
l'Amministrazione  provvede  alla  stipula,  con  il  vincitorie, del
contratto  individuale  di  lavoro  subordinato  a tempo determinato,
nella   categoria   D,   posizione   economica   D/1,  area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  con  orario di lavoro a
tempo  pieno.  Il  contratto  avra'  durata di due anni e puo' essere
prorogato   fino   al   limite   massimo   di   un   ulteriore  anno.
L'amministrazione  si  riserva,  inoltre,  il potere di confermare il
contratto  di  anno  in  anno  in  relazione  all'accertamento  della
copertura finanziaria, da parte della struttura di destinazione.
    In  tale  contratto  sono  indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data di inizio del rapporto di lavoro, categoria, area e
livello retributivo, la sede di destinazione, la causale del rapporto
di lavoro (art. 19, comma 6) e il termine finale.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.