Art. 12. Contributi 1. Il contributo per la frequenza al corso di dottorato di ricerca internazionale di architettura «Villard d'Honnecourt» che e' dovuto dal dottorando ammesso senza borsa, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 per colui che chiedera' l'ammissione ai benefici di legge, e' fissato in euro 1.291,14 euro per il primo anno di corso, in euro 1.807,60 per il secondo anno di corso ed in euro 2.065,83 per il terzo anno di corso. 2. In base alla propria situazione economica, il dottorando puo' usufruire della riduzione del contributo di frequenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e loro successive modificazioni ed integrazioni. La riduzione massima del contributo di frequenza e' fissata in euro 619,75 per il dottorando che si iscrivera' al primo anno di corso. 3. La mancata indicazione della propria situazione economica secondo quanto indicato ai precedenti articoli 7 e 8 equivale a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza. 4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo od al terzo anno di corso, il vincitore di posto a titolo oneroso e' tenuto al versamento dei contributi. Per poter beneficiare della riduzione dei contributi, il dottorando dovra' indicare la propria situazione economica entro i termini e con le modalita' che gli verranno comunicati tramite raccomandata a.r. dagli uffici dell'Ateneo di afferenza.