Art. 12.

                             Contributi

    1.  Il  contributo  per  la  frequenza  al  corso di dottorato di
ricerca  internazionale di architettura «Villard d'Honnecourt» che e'
dovuto  dal  dottorando  ammesso  senza  borsa,  fatto  salvo  quanto
previsto  dal successivo comma 2 per colui che chiedera' l'ammissione
ai  benefici  di legge, e' fissato in euro 1.291,14 euro per il primo
anno  di  corso,  in euro 1.807,60 per il secondo anno di corso ed in
euro 2.065,83 per il terzo anno di corso.
    2.  In base alla propria situazione economica, il dottorando puo'
usufruire  della  riduzione  del contributo di frequenza ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e
loro  successive  modificazioni ed integrazioni. La riduzione massima
del  contributo  di  frequenza  e'  fissata  in  euro  619,75  per il
dottorando che si iscrivera' al primo anno di corso.
    3.  La  mancata  indicazione  della  propria situazione economica
secondo  quanto  indicato  ai  precedenti  articoli 7  e 8 equivale a
rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza.
    4.  Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione  al secondo od al terzo anno di corso, il vincitore di
posto  a  titolo  oneroso e' tenuto al versamento dei contributi. Per
poter  beneficiare  della  riduzione  dei  contributi,  il dottorando
dovra' indicare la propria situazione economica entro i termini e con
le  modalita'  che  gli verranno comunicati tramite raccomandata a.r.
dagli uffici dell'Ateneo di afferenza.