Art. 6.

                        Rinunce dei vincitori

    1.  In  corrispondenza  di  rinunce  degli  aventi  diritto prima
dell'inizio  del  corso,  il  rettore,  con  proprio  decreto, potra'
disporre  l'ammissione  al  corso  di  altrettanti  candidati secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 5.