Art. 11.

                       Obblighi dei dottorandi

    1.  I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.   L'Universita'   garantisce  la  copertura  assicurativa  dei
dottorandi  per  responsabilita'  civile  ed infortunio, per l'intera
durata  del  corso, per le sole attivita' che si riferiscono al corso
di dottorato.
    3.  I  dottorandi  in  servizio  presso pubbliche amministrazioni
possono  essere  iscritti a condizione che siano collocati in congedo
straordinario  per  motivi  di  studio,  per il periodo di durata del
corso.
    4.  E'  consentito  l'esercizio  di attivita' compatibili, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    5.  Per  tutta  la  durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    6.  Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzioni
verranno  consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli  obblighi  militari  o  che  si trovino nelle condizioni previste
dalla  legge  30 dicembre  1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
    7.  Nel  caso  di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato  alla  restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate eventualmente
riscosse.
    8.  Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca con sede
amministrativa  presso  l'Universita'  dell'Aquila  e a quelli di cui
quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita'
didattica  rivolta  agli  studenti  dei  corsi di laurea e/o diploma,
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti,
d'intesa con la facolta' interessata dell'Universita' dell'Aquila.