Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta.
La  tesi  finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione  del  collegio  dei docenti. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto,
il rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato
agli esami previsti per il ciclo successivo.
    Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga
non da' comunque diritto alla borsa di studio.
    L'Universita',   a  richiesta  degli  interessati,  certifica  il
conseguimento  del  titolo e successivamente al rilascio dello stesso
cura  il  deposito  di  copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali  di  Roma  e  Firenze assicurando la pubblicita' degli atti
delle  procedure  di  valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli
candidati.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.