Art. 3. Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre, intendendo per «ammessi» coloro che risultino vincitori del concorso di ammissione e che abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al corso. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a seguito di finanziamenti di soggetti estranei all'amministrazione universitaria, purche' rese note dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici. Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato a seguito dell'approvazione di progetti di rilevante interesse nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso, fermi restando in ogni caso i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.