Art. 3.
    Il  numero  minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo'  essere  inferiore  a  tre,  intendendo per «ammessi» coloro che
risultino   vincitori  del  concorso  di  ammissione  e  che  abbiano
regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al
corso.
    Il  numero  delle  borse  di  studio  potra'  essere aumentato, a
seguito  di  finanziamenti  di  soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, purche' rese note dai finanziatori entro il termine di
scadenza  del  bando.  L'eventuale  aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici.
    Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato
a  seguito  dell'approvazione  di  progetti  di  rilevante  interesse
nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione
di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando.
    L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti  globalmente  messi  a  concorso, fermi restando in ogni caso i
termini  di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.