Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di   dottorato   al  precedente  art. 2,  vengono  assegnate,  previa
valutazione  comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive   graduatorie   di   merito  formulate  dalla  commissioni
giudicatrici.
    A  parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento della
borsa   di   studio,   la   valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale
della  borsa  di  studio  e'  di Euro 10.561,54 ed e' assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno
2003,  e'  pari  al  14% di cui il 4,67% e' a carico del beneficiario
della borsa di studio.
    I  vincitori  di  borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti   a  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  convenzione  con
l'ente finanziatore.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    Il  limite  di  reddito,  requisito  essenziale, per godere della
borsa  di  studio e' fissato in Euro 7.746,85. Alla determinazione di
tale  reddito  concorrono  redditi  di  origine  patrimoniale nonche'
emolumenti  di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con
esclusione  di  quelli  aventi  natura  occasionale  o  derivanti  da
servizio militare di leva.
    L'amministrazione   universitaria  provvedera'  al  controllo,  a
campione  o  in  toto,  della  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte  dagli  interessati presso i competenti uffici del Ministero
delle finanze.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di soggiorno all'estero nella misura del 50%, per un periodo
massimo  di  sei mesi per tutta la durata del dottorato. Tali periodi
non  possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero
corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    I  titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi  al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso
in   cui   il  dottorato  prosegua  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.