Art. 3.

Requisiti  per l'accesso ai corsi (coloro che siano in possesso della
laurea  specialistica  di  cui  al decreto ministeriale n. 509/1999 o
            della laurea di cui alla legge n. 341/1990).

    Possono  presentare  domanda  di partecipazione alla selezione di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 2, senza
limiti  di  eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che, siano
in  possesso  del  diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente  l'emanazione  del  decreto  ministeriale  n.  509  del  3
novembre 1999  ovvero  del diploma di laurea specialistica conseguito
secondo  il  citato  decreto  ministeriale  ovvero  di analogo titolo
accademico  conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di  cooperazione  e  mobilita';  qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto,  il  riconoscimento  dell'idoneita' di titoli di studio
conseguiti  all'estero  ai fini dell'ammissione al corso di dottorato
di  ricerca  e'  affidato,  previo  parere delle strutture didattiche
interessate, al senato accademico.