Art. 4.
    Per  i  componenti  designati o eletti il divieto di far parte di
altre  commissioni  per  lo stesso settore e tipologia di valutazione
comparativa per il periodo di un anno decorre pertanto dalla data del
presente  decreto;  fatta comunque salva la decorrenza del decreto di
nomina proforma citato nelle premesse.
      Milano, 14 luglio 2003
                                               Il rettore: Ballio