Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione pubblica di cui all'art. 1, e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana;
      2)  idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  il  vincitore della
selezione pubblica, in base alla normativa vigente;
      3) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con votazione
non inferiore a 108/110 e titolo di avvocato.
    I  suddetti  titoli, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere  stati  riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti  a  quelli  previsti,  in base ad accordi internazionali
ovvero  alla  normativa  vigente; in particolare, il titolo di studio
straniero   riconosciuto   equipollente   al  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza  dovra'  essere  stato  conseguito  con  votazione non
inferiore  a  quella  minima  richiesta  o  con  punteggio  a  questa
equivalente;
      4)  particolare qualificazione professionale, in relazione alle
caratteristiche proprie dell'incarico da conferire di cui all'art. 1,
che  dovra'  essere  comprovata  a)  dallo  svolgimento  di  funzioni
dirigenziali  in  organismi ed enti pubblici e privati per almeno tre
anni,  ovvero b)  da  concrete  esperienze di lavoro, dalle capacita'
professionali dimostrate e dai risultati conseguiti nello svolgimento
della    suddetta    attivita',    ovvero    c)   dalla   particolare
specializzazione scientifica e culturale.
    I    requisiti    comprovanti   la   particolare   qualificazione
professionale,  di  cui  ai  suddetti punti a), b), c), devono essere
appropriati   alla   natura   specifica  dell'incarico  di  dirigente
dell'area  dei  servizi  tecnici,  di  cui  al  comma  1, art. 1, del
presente bando.
      5) il godimento dei diritti politici;
      6)  posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva
militare.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione pubblica.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  l'esclusione  dalla  pubblica  selezione per
difetto dei requisiti prescritti.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.