Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui all'art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione pubblica, in base alla normativa vigente; 3) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con votazione non inferiore a 108/110 e titolo di avvocato. I suddetti titoli, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia' essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita', equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente; in particolare, il titolo di studio straniero riconosciuto equipollente al diploma di laurea in giurisprudenza dovra' essere stato conseguito con votazione non inferiore a quella minima richiesta o con punteggio a questa equivalente; 4) particolare qualificazione professionale, in relazione alle caratteristiche proprie dell'incarico da conferire di cui all'art. 1, che dovra' essere comprovata a) dallo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici e privati per almeno tre anni, ovvero b) da concrete esperienze di lavoro, dalle capacita' professionali dimostrate e dai risultati conseguiti nello svolgimento della suddetta attivita', ovvero c) dalla particolare specializzazione scientifica e culturale. I requisiti comprovanti la particolare qualificazione professionale, di cui ai suddetti punti a), b), c), devono essere appropriati alla natura specifica dell'incarico di dirigente dell'area dei servizi tecnici, di cui al comma 1, art. 1, del presente bando. 5) il godimento dei diritti politici; 6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva militare. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei requisiti prescritti. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.