Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione  giudicatrice  della  selezione  pubblica  sara'
nominata  con successivo provvedimento del direttore amministrativo e
sara'  composta  da  esperti  nelle  materie oggetto della selezione,
scelti  tra  dirigenti  dell'ateneo,  professori di ruolo ed esperti,
anche esterni.